Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Una novità fiscale importante riguarda i frontalieri residenti in Italia che decidono di riscuotere in capitale il proprio secondo pilastro svizzero (LPP). La prassi che per anni ha consentito di recuperare l’imposta alla fonte pagata in Svizzera è infatti cambiata: dopo il Canton Ticino, anche altri Cantoni stanno negando il rimborso.
Il risultato è che, almeno allo stato attuale, chi incassa il proprio capitale LPP può ritrovarsi a pagare sia l’imposta alla fonte in Svizzera sia la tassazione del 5% prevista in Italia.
La questione è ancora aperta sul piano giuridico e potrebbe avere conseguenze per molti lavoratori ed ex frontalieri. A ricostruire nel dettaglio la vicenda è stata anche l’OCST, che ha pubblicato un aggiornamento specifico sul tema.
Secondo pilastro dei frontalieri: cosa è cambiato
Fino a pochi anni fa il funzionamento era relativamente semplice.
Al momento del versamento del capitale del secondo pilastro, la Svizzera applicava un’imposta alla fonte, la cui aliquota dipende dal Cantone nel quale ha sede la cassa pensione e che, secondo quanto indicato da OCST, si situa mediamente attorno al 7%.
Il frontaliere residente in Italia doveva poi assoggettare il capitale alla tassazione italiana del 5%. Dopo aver dimostrato l’avvenuto pagamento dell’imposta in Italia, poteva presentare richiesta alla Svizzera per ottenere il rimborso dell’imposta alla fonte.
Il meccanismo trovava il proprio fondamento nella Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, che disciplina anche il trattamento fiscale delle pensioni e delle prestazioni collegate a un precedente rapporto di lavoro.
Dal 2024 il Canton Ticino ha cambiato interpretazione
Il problema è iniziato nel 2024, quando l’Ufficio delle imposte alla fonte del Canton Ticino ha modificato la propria interpretazione.
Secondo l’autorità fiscale ticinese, l’imposta sostitutiva italiana del 5% rappresenterebbe una forma di tassazione particolare e non permetterebbe quindi al contribuente di beneficiare, in questo caso, delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni nel modo applicato in precedenza.
La conseguenza pratica è importante: il Ticino ha iniziato a respingere le richieste di rimborso dell’imposta alla fonte presentate dai frontalieri residenti in Italia.
Secondo l’OCST, la novità più recente è che la questione non riguarda più soltanto il Canton Ticino.
Anche gli altri Cantoni stanno seguendo la stessa strada
Un aspetto spesso poco conosciuto è che l’imposta sul capitale LPP dipende dal Cantone nel quale ha sede la cassa pensione, non necessariamente da quello nel quale il frontaliere lavorava.
Un dipendente che ha lavorato per anni in Ticino, per esempio, potrebbe avere una cassa pensione con sede a Zurigo, Basilea, Berna o in un altro Cantone.
Inizialmente, quindi, il problema interessava soprattutto le casse con sede in Ticino. Secondo OCST, però, anche altri Cantoni stanno adeguando la propria prassi e negando il rimborso quando il capitale LPP viene assoggettato in Italia all’imposta sostitutiva del 5%.
Questo allarga in modo significativo la platea dei frontalieri potenzialmente interessati.
Il rischio è una doppia tassazione sul capitale LPP
Per il frontaliere il risultato concreto può essere quello di subire due prelievi sul medesimo capitale.
Al momento del riscatto, la Svizzera trattiene l’imposta alla fonte. Successivamente il contribuente residente in Italia deve assoggettare il capitale alla tassazione prevista dalla normativa italiana.
In passato l’imposta svizzera poteva essere recuperata, in presenza dei requisiti previsti. Con la nuova interpretazione, invece, il rimborso può essere respinto.
È proprio questo il punto contestato dall’OCST, secondo cui l’applicazione dell’imposta sostitutiva italiana del 5% non dovrebbe, da sola, escludere il contribuente dalle tutele previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.
Il caso è arrivato davanti ai giudici
La vicenda non può ancora considerarsi definitivamente chiusa.
L’OCST ha assistito alcuni contribuenti nelle procedure di reclamo e nel giugno 2026 ha portato il caso davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino.
Il procedimento è ancora pendente e, secondo quanto riportato dal sindacato, una prima decisione potrebbe arrivare nel corso del 2027.
Anche in quel momento, però, la questione potrebbe non essere conclusa: la parte soccombente avrebbe infatti la possibilità di rivolgersi al Tribunale federale.
OCST riferisce inoltre che, per alcuni contribuenti, è stata attivata anche una procedura amichevole internazionale tra Italia e Svizzera prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. Questa strada, però, non avrebbe portato al risultato sperato.
Cosa può fare oggi un frontaliere che ritira il secondo pilastro
Chi sta per incassare il proprio capitale LPP dovrebbe quindi prestare particolare attenzione agli aspetti fiscali e alle relative scadenze.
La Svizzera continua ad applicare l’imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale della previdenza professionale. Le informazioni generali sulla previdenza e sulla fiscalità delle prestazioni possono essere consultate anche attraverso i portali ufficiali della Confederazione e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Secondo OCST, dopo il riscatto del capitale LPP vi sono tre anni di tempo per presentare la richiesta di rimborso dell’imposta alla fonte svizzera.
Chi dispone ancora di tempo potrebbe quindi valutare l’evoluzione della giurisprudenza, facendo però molta attenzione a non lasciare scadere il termine previsto.
Chi presenta subito la domanda e riceve una risposta negativa può invece valutare un reclamo, rispettando rigorosamente le scadenze e le modalità indicate nella decisione ricevuta.
Vista la complessità della situazione e il fatto che ogni caso può avere caratteristiche differenti, è consigliabile verificare la propria posizione con un professionista o con un ente specializzato.
Dal secondo pilastro in franchi agli euro: attenzione anche al cambio
Una volta affrontati gli aspetti previdenziali e fiscali, per chi vive in Italia rimane spesso un altro passaggio importante: convertire il capitale del secondo pilastro da franchi svizzeri a euro.
E quando si parla di LPP, le cifre possono essere elevate. Proprio per questo anche una differenza relativamente piccola nel tasso di cambio applicato può incidere sensibilmente sull’importo finale ricevuto.
Su un capitale di 200.000 franchi, per esempio, una differenza dello 0,5% equivale a 1.000 franchi, mentre una differenza dell’1% corrisponde a 2.000 franchi.
Per questo motivo CambiaValute.ch ha sviluppato un servizio specifico per il cambio del secondo pilastro LPP da franchi a euro, pensato anche per operazioni di importo elevato.
Prima della conversione è possibile conoscere il tasso applicato e il controvalore in euro. Per somme importanti possono inoltre essere richieste verifiche aggiuntive sulla documentazione e sulla provenienza dei fondi.
Il servizio prevede anche, nei casi compatibili, la possibilità di utilizzare un IBAN CHF virtuale per ricevere il capitale in franchi e procedere successivamente alla conversione in euro.
Su somme accumulate durante molti anni di lavoro, confrontare il tasso effettivamente applicato e il controvalore finale può quindi diventare un passaggio importante, soprattutto quando il capitale LPP raggiunge importi significativi.
Secondo pilastro e frontalieri: una situazione da seguire
La novità sul rimborso dell’imposta alla fonte apre dunque un nuovo capitolo per i frontalieri che hanno lavorato in Svizzera e intendono ritirare il proprio secondo pilastro sotto forma di capitale.
La situazione non è ancora definitiva: il contenzioso giudiziario è in corso e sarà importante seguire le decisioni che arriveranno nei prossimi mesi.
Nel frattempo, chi si avvicina al momento del riscatto dovrebbe informarsi per tempo su tassazione, termini per il rimborso e modalità di conversione da franchi a euro, evitando di affrontare queste decisioni soltanto dopo aver ricevuto il capitale.







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