Frontalieri, dal 2027 scambio automatico dei dati sugli stipendi

Per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera si avvicina un'altra importante novità sul fronte fiscale.
Il Consiglio federale, nella seduta del 19 agosto 2026, ha deciso di porre in vigore dal 1° gennaio 2027 la nuova Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali, la cosiddetta LSADS.
La legge crea in Svizzera la base normativa necessaria per gestire lo scambio automatico dei dati salariali previsto dagli accordi conclusi con Italia e Francia e disciplina, tra le altre cose, il passaggio delle informazioni tra le autorità fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Per i frontalieri italiani la novità va però letta all'interno del nuovo sistema fiscale entrato in vigore negli ultimi anni.
Lo scambio dei dati era già previsto dal nuovo Accordo sui frontalieri
È importante chiarire un punto: dal 2027 non nasce un nuovo regime fiscale per i frontalieri.
Il nuovo Accordo tra Svizzera e Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri è entrato in vigore il 17 luglio 2023 ed è applicabile dal 1° gennaio 2024.
Già quell'Accordo prevede lo scambio automatico e reciproco delle informazioni necessarie affinché lo Stato di residenza possa tassare correttamente il lavoratore. La nuova legge federale che entrerà in vigore nel 2027 definisce quindi il quadro giuridico e operativo svizzero attraverso il quale questo scambio viene attuato.
Si tratta di un passaggio importante soprattutto perché il nuovo sistema fiscale ha creato una distinzione netta tra “vecchi” e “nuovi” frontalieri.
Vecchi e nuovi frontalieri: qual'è la differenza?
Sono generalmente considerati vecchi frontalieri coloro che rispettavano le condizioni previste per essere frontalieri fiscali e lavoravano nei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese il 17 luglio 2023 oppure avevano lavorato come frontalieri nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023.
Questi lavoratori beneficiano del regime transitorio e continuano a essere tassati alla fonte esclusivamente in Svizzera sulla remunerazione interessata dal regime. Fino all'anno fiscale 2033 i Cantoni interessati continueranno inoltre a versare all'Italia una compensazione pari al 40% del gettito fiscale.
I nuovi frontalieri, cioè coloro che non possono beneficiare di questo regime transitorio, sono invece soggetti a un sistema diverso.
In Svizzera viene applicata un'imposta alla fonte pari all'80% dell'aliquota ordinariamente applicabile, mentre il reddito viene tassato anche in Italia. Per evitare una vera doppia imposizione, l'Italia riconosce un credito per le imposte già versate in Svizzera.
È proprio per rendere possibile questa imposizione nello Stato di residenza che lo scambio delle informazioni assume un ruolo centrale.
Quali dati verranno scambiati?
Lo scambio non riguarda soltanto l'importo dello stipendio.
L'Accordo tra Italia e Svizzera prevede la trasmissione di una serie piuttosto ampia di informazioni sul lavoratore e sul rapporto di lavoro.
Tra queste figurano:
- nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza;
- luogo di nascita per i frontalieri residenti in Italia;
- codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza;
- ammontare lordo di salari, stipendi e altre remunerazioni;
- contributi sociali obbligatori versati;
- totale dell'imposta prelevata alla fonte;
- nome, indirizzo e codice fiscale del datore di lavoro.
In altre parole, l'autorità fiscale dello Stato di residenza potrà ricevere direttamente un quadro molto dettagliato della remunerazione percepita oltreconfine.
Chi è interessato dallo scambio?
Secondo la documentazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, lo scambio elettronico riguarda innanzitutto i nuovi frontalieri, cioè coloro che non possono beneficiare delle disposizioni transitorie riservate ai vecchi frontalieri.
Sono inoltre interessati i lavoratori residenti in uno dei due Paesi che lavorano nell'altro ma che, per esempio, non risiedono entro 20 chilometri dalla frontiera oppure non rientrano abitualmente al proprio luogo di residenza secondo le condizioni previste dall'Accordo.
Questo significa anche che non tutti i titolari di un permesso G si trovano necessariamente nella stessa situazione fiscale.
Il concetto di frontaliere ai fini fiscali non coincide infatti automaticamente con il possesso del permesso G: per beneficiare dello specifico regime previsto dall'Accordo devono essere rispettate precise condizioni relative alla residenza, al luogo di lavoro e al rientro al domicilio.
Non è uno scambio “in tempo reale”
Un altro aspetto importante riguarda le modalità con cui avviene la trasmissione.
Non bisogna immaginare che le autorità italiane possano osservare in tempo reale ogni singola busta paga svizzera.
Le modalità tecniche concordate tra i due Paesi prevedono uno scambio annuale in formato elettronico. Le informazioni relative a un determinato anno fiscale devono essere trasmesse entro marzo dell'anno successivo.
La conseguenza, tuttavia, è evidente: le autorità fiscali dei due Paesi potranno confrontare in maniera molto più sistematica i dati relativi ai redditi da lavoro transfrontaliero.
Più semplice verificare quanto dichiarato dal frontaliere
Per un lavoratore che dichiara correttamente i propri redditi la nuova infrastruttura non dovrebbe rappresentare un problema.
L'obiettivo principale dello scambio è infatti consentire allo Stato di residenza di disporre delle informazioni necessarie per applicare correttamente il regime fiscale previsto dall'Accordo.
Dal punto di vista dei controlli, però, il cambiamento è significativo.
Se l'amministrazione fiscale italiana riceve direttamente dalla Svizzera il reddito lordo, i contributi sociali, l'imposta alla fonte versata e i dati del datore di lavoro, diventa molto più semplice verificare la coerenza tra quanto percepito in Svizzera e quanto dichiarato fiscalmente in Italia.
Non si tratta quindi di una nuova tassa, quanto piuttosto di un ulteriore passo verso una maggiore integrazione delle informazioni fiscali tra i due Paesi.
Cosa deve fare oggi un frontaliere?
Per la maggior parte dei lavoratori non cambia nulla nell'immediato.
È però sempre più importante conoscere con precisione il proprio status fiscale: essere classificati come vecchio o nuovo frontaliere produce infatti conseguenze molto differenti sull'imposizione.
Allo stesso modo è utile conservare la documentazione relativa a stipendio, contributi, imposta alla fonte e residenza e verificare che i dati utilizzati dal datore di lavoro siano aggiornati e corretti.
La nuova legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, ma si inserisce in un processo iniziato già con l'Accordo del 2020 e con le nuove regole applicate dal 2024.
Stipendio in franchi, spese in euro: attenzione anche al cambio
Per moltissimi frontalieri, accanto alla fiscalità esiste poi un'altra questione molto concreta: lo stipendio viene percepito in franchi svizzeri, mentre buona parte delle spese familiari è sostenuta in euro.
Il risultato è che ogni mese bisogna decidere come trasformare CHF in EUR e anche una piccola differenza nel tasso applicato può diventare significativa se ripetuta su dodici stipendi.
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Riferimenti:
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