L´ordinanza prevede che i lavoratori distaccati devono in generale essere annunciati quando operano in Svizzera per un periodo che supera gli otto giorni. Tuttavia, per settori "sensibili" come la costruzione, la ristorazione o le pulizie, le autorità dovranno essere informate anche per un solo giorno.
L´annuncio dovrà essere notificato almeno una settimana prima dell´inizio dell´attività lavorativa. L´ordinanza fissa pure la costituzione delle commissioni tripartite preposte alla sorveglianza del mercato del lavoro e incaricate d´intervenire in caso di dumping salariale abusivo.
La commissione tripartita federale, che dovrebbe essere nominata alla fine dell´estate, comprenderà 18 membri. Si tratterà di 6 rappresentanti dei lavoratori, 6 dei datori di lavoro, 4 della Confederazione e 2 dei cantoni. Entro l´anno prossimo anche i cantoni dovranno nominare commissioni tripartite.
Come detto, le misure di accompagnamento sulla libera circolazione delle persone entreranno in vigore il 1. giugno 2004. A partire da quella data, il controllo delle condizioni di lavoro e di salario della manodopera, come pure il principio della priorità dei lavoratori indigeni saranno aboliti per i cittadini europei, in virtù appunto dell´accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l´UE.
In caso d´abuso potranno essere fissati salari minimi e le convenzioni collettive potranno essere estese a tutto il settore. Le norme salariali minime indigene saranno valide anche per i lavoratori stranieri distaccati.
ATS