Il tuo affitto non scende da solo. Devi chiederlo

Il tasso ipotecario di riferimento è ancora all’1,25%, ma moltissimi inquilini non hanno mai domandato l’adeguamento. Ti spieghiamo chi può farlo, quando la riduzione produce effetto e come ricevere gratuitamente il facsimile TiAffitto.
Il tasso ipotecario di riferimento è ancora all’1,25%, ma moltissimi inquilini non hanno mai domandato l’adeguamento. Ti spieghiamo chi può farlo, quando la riduzione produce effetto e come ricevere gratuitamente il facsimile TiAffitto.
Il tasso ipotecario di riferimento è sceso DUE VOLTE nel 2025: prima dall’1,75% all’1,50%, poi dall’1,50% all’1,25%. Eppure, moltissimi inquilini continuano a pagare una pigione calcolata su un tasso più alto.
Perché?
Perché la riduzione, nella pratica, non arriva automaticamente. Quando il tasso sale, l’aumento viene spesso comunicato dal proprietario o dall’amministrazione. Quando scende, invece, l’inquilino deve normalmente verificare la propria situazione e presentare una richiesta scritta.
È questo il punto richiamato dall’Associazione Svizzera Inquilini nell’articolo pubblicato da Tio.ch: secondo i dati della Banca cantonale di Zurigo citati dal portale, nell’aprile 2026 soltanto il 12% degli inquilini aveva formalmente richiesto il secondo abbassamento. [1]
Tradotto: potresti avere diritto a pagare meno, ma se non controlli il contratto e non presenti la domanda, rischi di continuare a pagare la vecchia pigione.
TiAffitto.ch / ViverTi.chPrima di tutto: cosa è successo davvero il 2 settembre 2026?
Facciamo chiarezza sulle date, perché su questo tema basta una frase imprecisa per creare confusione.
Il tasso ipotecario di riferimento è sceso all’1,25% il 2 settembre 2025. Un anno dopo, l’Ufficio federale delle abitazioni ha comunicato che dal 2 settembre 2026 il tasso rimane invariato all’1,25%. [2] [3]
Quindi, l’annuncio del settembre 2026 non introduce una nuova diminuzione rispetto al trimestre precedente. Ma questo non significa che sia troppo tardi per agire.
L’UFAB lo precisa espressamente: se la tua pigione è ancora basata su un tasso dell’1,50% o superiore, in linea di principio il diritto a una diminuzione permane. [2]
La domanda giusta, quindi, non è: “Il tasso è sceso di nuovo oggi?”.
La domanda giusta è: “Su quale tasso è calcolato il mio affitto attuale?”
TiAffitto.ch / ViverTi.chDove trovi il tasso applicato alla tua pigione
Controlla innanzitutto il contratto di locazione. Se nel frattempo hai ricevuto un aumento o un’altra modifica della pigione, guarda anche l’ultimo avviso ufficiale inviato dal locatore o dall’amministrazione.
In uno di questi documenti dovrebbe essere indicato il tasso ipotecario di riferimento sul quale è basata la pigione netta attuale.
TiAffitto.ch / ViverTi.chLe percentuali indicate sono teoriche e riguardano la pigione netta, quindi senza le spese accessorie. Il risultato finale può essere ridotto da compensazioni legittime, ad esempio per una parte del rincaro o per determinati aumenti dei costi di manutenzione e di esercizio. [3] [4]
Per questo non conviene prendere una calcolatrice, sottrarre il 2,91% e iniziare autonomamente a versare una pigione più bassa. Prima occorre formulare correttamente la richiesta e attendere la risposta del locatore.
Chi può chiedere la riduzione
In linea generale, puoi valutare una richiesta quando la tua pigione netta si basa su un tasso superiore all’1,25% e il rapporto di locazione è soggetto alle regole ordinarie di adeguamento.
Esistono però situazioni particolari. Le regole sul tasso di riferimento non si applicano nello stesso modo alle pigioni indicizzate o scalari, a determinati locali commerciali collegati alla cifra d’affari e ad alcune abitazioni sovvenzionate o sottoposte a un regime speciale. [2] [3]
Anche eventuali aumenti di valore dell’immobile, lavori eseguiti dal locatore, variazioni dei costi e compensazioni per il rincaro possono incidere sull’importo effettivo.
Per questo il primo passo non è spedire una lettera uguale per tutti. Il primo passo è leggere i documenti corretti.
Da quando si può presentare la richiesta?
Se il tuo affitto è ancora basato sull’1,50% o su un tasso superiore, puoi presentare la richiesta anche adesso. Il fatto che il tasso sia rimasto invariato nel settembre 2026 non cancella il possibile diritto nato dalle diminuzioni precedenti.
La richiesta deve essere formulata per scritto. L’Associazione Svizzera Inquilini raccomanda di farla firmare da tutti gli intestatari del contratto e di inviarla al proprietario o all’amministrazione tramite lettera raccomandata. [5]
La raccomandata non è un vezzo burocratico: serve a dimostrare quando la richiesta è stata ricevuta. E quella data può diventare importante per stabilire la prima scadenza utile e per calcolare eventuali termini successivi.
TiAffitto.ch / ViverTi.chDa quando “fa stato” la riduzione?
Questo è il passaggio che molti articoli spiegano male.
La riduzione non decorre automaticamente dal giorno in cui il tasso viene pubblicato e, normalmente, non è retroattiva al momento della diminuzione del tasso. Secondo l’articolo 270a del Codice delle obbligazioni, il conduttore può domandare la riduzione per la prossima scadenza di disdetta. [6]
In parole semplici: la richiesta deve arrivare rispettando il termine di preavviso previsto dal tuo contratto e la nuova pigione potrà applicarsi dalla prima scadenza contrattuale utile.
Esempio puramente illustrativo: se il contratto prevede una scadenza al 31 marzo con tre mesi di preavviso, la richiesta deve giungere al locatore prima che inizi quel termine. Se arriva troppo tardi, la decorrenza può slittare alla scadenza successiva.
Non esiste quindi una data uguale per tutti. Devi verificare nel contratto:
TiAffitto.ch / ViverTi.chQuesto significa una cosa molto concreta: aspettare può costarti mesi di risparmio. Se perdi la prima scadenza utile, la riduzione può slittare, anche se il diritto esiste.
TiAffitto.ch / ViverTi.chQuanto tempo ha il locatore per rispondere?
Nella lettera conviene chiedere una risposta scritta entro 30 giorni dalla ricezione.
L’articolo 270a CO prevede che il locatore si pronunci entro 30 giorni. Se non accoglie la richiesta, la accoglie solo in parte oppure non risponde, l’inquilino può rivolgersi all’Ufficio di conciliazione competente. [6]
Se ricevi un rifiuto, il termine indicato dall’ASI per agire è di 30 giorni dalla ricezione della risposta negativa. Se, invece, il locatore non risponde, l’ASI riassume il termine operativo in 60 giorni dalla richiesta inviata per raccomandata: i primi 30 giorni sono concessi al locatore per rispondere, i successivi 30 giorni servono per adire la conciliazione. [5] [6]
Attenzione: non basta spedire la richiesta e dimenticarsene in un cassetto. Segna le date, conserva la ricevuta della raccomandata e controlla la risposta.
Il proprietario può dire di no?
Può rifiutare o accordare una riduzione inferiore, ma dovrebbe spiegare il calcolo.
La diminuzione teorica legata al tasso può infatti essere compensata, in tutto o in parte, da altri fattori ammessi. Tra questi rientrano il 40% dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo e determinate variazioni dei costi di manutenzione e di esercizio. [2] [4]
Proprio per questo, nel facsimile è utile chiedere che eventuali compensazioni siano indicate in modo chiaro, dettagliato e verificabile.
Un semplice “non ne hai diritto” non dovrebbe chiudere automaticamente il discorso. Se il calcolo non è comprensibile o ti sembra errato, puoi farlo controllare dall’ASI o dall’Ufficio di conciliazione competente.
Esiste un formulario ufficiale?
La risposta corretta è: non esiste un formulario cantonale obbligatorio per la normale richiesta di riduzione presentata dall’inquilino.
Il Canton Ticino prevede moduli ufficiali obbligatori, in particolare, per gli aumenti di pigione, altre modifiche unilaterali e alcune disdette comunicate dal locatore. La domanda di riduzione dell’inquilino, invece, deve essere presentata per scritto, ma non richiede quel tipo di modulo ufficiale. [6] [7]
Esiste però un ottimo modello di lettera pubblicato dall’Associazione Svizzera Inquilini, insieme al calcolatore della pigione e alla tabella di evoluzione del tasso. È un facsimile autorevole e utile, ma non va confuso con un modulo statale obbligatorio. [5]
Noi di TiAffitto abbiamo quindi preparato un nostro facsimile più semplice da compilare, costruito sulla procedura prevista dal Codice delle obbligazioni e sulle indicazioni dell’ASI. Contiene anche la checklist delle cose da controllare prima di spedirlo.
TiAffitto.ch / ViverTi.chVuoi ricevere il facsimile per chiedere la riduzione?
Scrivici a info@tiaffitto.ch e inserisci nell’oggetto della mail una sola parola:
RIDUZIONE
Ti invieremo gratuitamente il facsimile TiAffitto da compilare e firmare, insieme alla checklist per preparare la raccomandata.
Nel testo della mail puoi indicarci semplicemente nome, cognome e comune di domicilio. Non inviare documenti sensibili finché non ti verranno richiesti e non ridurre autonomamente la pigione: il modello serve a presentare la domanda, mentre il calcolo definitivo dipende dal contratto e dalle eventuali compensazioni applicabili.
Visita www.TiAffitto.ch oppure scrivici su WhatsApp al +41 78 404 56 75.
Perché conoscere i propri diritti è importante. Ma esercitarli correttamente, nei tempi giusti, lo è ancora di più.
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
Nota informativa: questo articolo e il facsimile TiAffitto non costituiscono consulenza legale e non sostituiscono la valutazione dell’ASI, di un professionista qualificato o dell’Ufficio di conciliazione competente. Ogni contratto può contenere condizioni e scadenze differenti.
Fonti verificate
[1] Tio.ch — Occorre chiedere la riduzione dell’affitto — https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1947247/inquilini-riduzione-affitto-associazione-asi
[2] UFAB — Il tasso ipotecario di riferimento rimane all’1,25%, 1 settembre 2026 — https://www.bwo.admin.ch/it/newnsb/Ozmbl-Ca5Ee4
[3] UFAB — Il tasso ipotecario di riferimento scende all’1,25%, 1 settembre 2025 —https://www.bwo.admin.ch/it/newnsb/XAQAzjeJ5vT1zHSTJBRak
[4] Fedlex — OLAL, articoli 13 e 16 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990/835_835_835/it
[5] Associazione Svizzera Inquilini — Calcolatore, procedura e modello di lettera — https://www.asi-infoalloggio.ch/calcolatore
[6] Fedlex — Codice delle obbligazioni, articolo 270a — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it
[7] Repubblica e Cantone Ticino — Locazione, moduli ufficiali e Uffici di conciliazione — https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/locazione/la-locazione











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