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GINEVRATruffatore ginevrino deve risarcire l'AI

29.06.16 - 15:26
Il padre di famiglia dovrà restituire i 21.000 franchi di rendite complementari percepite per il figlio. Il ragazzo nello stesso periodo percepiva un reddito annuo tra i 70.000 e gli 80.000 franchi
Truffatore ginevrino deve risarcire l'AI
Il padre di famiglia dovrà restituire i 21.000 franchi di rendite complementari percepite per il figlio. Il ragazzo nello stesso periodo percepiva un reddito annuo tra i 70.000 e gli 80.000 franchi

GINEVRA - Un padre di famiglia ginevrino beneficiario dell'assicurazione contro gli infortuni (AI) dovrà restituire le rendite complementari - un importo di 21'000 franchi - percepite per il figlio. Così ha deciso il Tribunale federale (TF). Studente di economia, il giovane svolge un'attività lucrativa che gli procura un reddito annuo di 70'000-80'000 franchi.

Il ginevrino si è opposto alla richiesta di restituzione presentata dall'AI per le rendite ottenute per il periodo settembre 2012 e luglio 2014 evocando il principio di uguaglianza: è ingiusto - ha affermato - che i figli finanziariamente autosufficienti, e dunque meritevoli, siano svantaggiati rispetto a quelli mantenuti dai genitori e beneficiari di rendite complementari.

Il TF ha però respinto questo argomento. A differenza della rendita per orfani - sottolineano i giudici federali - la rendita complementare per figli non mira a compensare le difficoltà finanziarie consecutive al decesso di un genitore.

Il suo scopo è di agevolare l'obbligo di mantenimento della persona invalida o beneficiaria di una rendita AVS, compensando gli elementi del reddito andati persi a causa dell'invalidità e destinati al mantenimento del figlio.

In altre parole, la rendita in questione deve consentire al genitore invalido - o beneficiario di una rendita AVS - di onorare il suo obbligo di mantenimento e non ha quale obiettivo di arricchire il beneficiario del mantenimento.

"Il sostegno finanziario di padre e madre ad un figlio maggiorenne si giustifica soltanto nei casi in cui il figlio non dispone delle risorse necessarie per i suoi bisogni correnti", precisano i giudici. "Se il figlio consegue parallelamente alla sua formazione un reddito mensile medio almeno equivalente alla rendita massima dell'AVS, è in grado di provvedere in larga misura, se non totalmente, ai suoi bisogni".

In simili casi, il figlio non dipende più dal sostegno dei genitori; "di conseguenza, la rendita complementare per figlio non è più giustificabile sotto l'aspetto del diritto delle assicurazioni sociali", concludono i giudici.

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