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SVIZZERAPersonalizzare prodotti di società famose? In alcuni casi si può farlo

01.02.24 - 12:20
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di un atelier di Ginevra contro Rolex
Depositphotos (Bumble-Dee)
Fonte Ats
Personalizzare prodotti di società famose? In alcuni casi si può farlo
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di un atelier di Ginevra contro Rolex

LOSANNA - A determinate condizioni, è possibile personalizzare dei prodotti di società famose continuando ad associarli al loro marchio originale. Lo ha stabilito in una decisione di principio il Tribunale federale (TF), accogliendo parzialmente il ricorso di un atelier ginevrino, implicato in un contenzioso con Rolex.

Attiva dal 2013, la società coinvolta, la Artisans de Genève SA, si occupa di personalizzare orologi di lusso, in particolare dei Rolex. L'anno scorso, la giustizia cantonale le aveva impedito di modificare questi prodotti e allo stesso tempo utilizzare il noto marchio per la pubblicità e sulle sue realizzazioni.

In una sentenza resa nota oggi, il TF ritiene che questa attività è legale nella misura in cui l'atelier lavora solamente su orologi forniti da clienti e non destinati alla rivendita. Il divieto è quindi annullato e il dossier torna all'istanza precedente, che dovrà determinare se i riferimenti a Rolex nella pubblicità di Artisans de Genève rientrano nel campo della concorrenza sleale.

Questa decisione fa giurisprudenza ed è applicabile ad altri settori, come il tuning delle automobili o la trasformazione di abiti di alta moda. Nelle sue argomentazioni, la corte losannese ha evidenziato che la questione della violazione della proprietà intellettuale in caso di modifica di un prodotto da parte di terzi non è ancora stata chiarita nel diritto elvetico.

I giudici di Mon Repos ricordano che la funzione di un marchio è rendere un prodotto identificabile in mezzo agli altri. Il suo titolare ha dunque il diritto di difenderlo da altri articoli che sfruttano e usurpano la sua reputazione, oltre che il diritto esclusivo di commercializzazione.

Esso però scompare una volta che il prodotto viene messo in circolazione. In parole povere, l'acquirente può farne quello che gli pare: regalarlo, rivenderlo o trasformarlo. Tuttavia, la giustizia ginevrina ha stabilito che se una terza parte dovesse modificare un articolo, dovrebbe ottenere il consenso del titolare del marchio, oppure rimuovere quest'ultimo.

Secondo tale interpretazione, un'azienda non potrebbe offrire un servizio commerciale per la modifica di prodotti senza il via libera del titolare. Una protezione che però il TF giudica eccessiva, anche per griffe altamente rinomate. In effetti, questo lavoro necessita di competenze tecniche raramente padroneggiate dall'acquirente, che si vede costretto a rivolgersi a uno specialista.

Se l'oggetto personalizzato è destinato a uso privato del proprietario, non vi è alcuna violazione, sentenzia dunque la massima istanza elvetica. Invece, la situazione è diversa quando una società si spinge oltre, commercializzando i prodotti senza alcun consenso.

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