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SVIZZERAPiù strumenti per combattere le mafie

03.09.15 - 13:21
Il Consiglio federale è favorevole. Gli esperti: "L'articolo 260ter del Codice penale non è sufficiente"
Più strumenti per combattere le mafie
Il Consiglio federale è favorevole. Gli esperti: "L'articolo 260ter del Codice penale non è sufficiente"

BERNA - L'armamentario legale per combattere le varie mafie va rafforzato, poiché le disposizioni attuali non bastano più per contrastare un fenomeno pericoloso e in espansione. È quanto prevede una mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) che il Consiglio federale si dice disposto ad accogliere.

Stando al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale, l'attuale articolo 260ter del Codice penale non è sufficiente per perseguire con successo le organizzazioni mafiose veramente pericolose e in particolare chi ne regge le fila. Nel contempo, però, la norma penale attuale pone spesso degli ostacoli al perseguimento delle associazioni criminali meno pericolose.

La mozione della CAG-S chiede che si tenga conto dei rilievi mossi dagli attori sul campo. La commissione auspica inoltre che le disposizioni modificate permettano di portare a termine, in Svizzera e fino alla condanna finale, le procedure per la partecipazione a un'organizzazione criminale con elementi costitutivi supplementari. Occorre in particolare esaminare se sia opportuno adeguare la definizione di organizzazione criminale, gli elementi costitutivi e la pena.

Nella sua risposta, il Consiglio federale ammette che la lotta al crimine organizzato costituisce una grande sfida per le autorità inquirenti alla luce della "struttura compartimentata e clandestina" di queste mafie, caratteristica che "impedisce spesso di dimostrare la partecipazione di un individuo a un reato concreto". Tuttavia, il Governo crede che la definizione di organizzazione criminale contenuta nel codice penale non sia lacunosa e non ostacoli la lotta al crimine organizzato in Svizzera.

È tuttavia anche vero che, nella prassi, "spesso è difficile determinare se una persona partecipa a un'organizzazione criminale ai sensi della legge, in quanto il tutto si svolge per definizione in segreto e di norma non sono disponibili liste dei membri".

Nell'ottica dello Stato di diritto, sottolinea l'Esecutivo, "un semplice sentimento di appartenenza o una manifestazione di simpatia nei confronti di un'organizzazione non può costituire un elemento costitutivo sufficiente, in quanto il diritto svizzero non punisce la semplice espressione di un'opinione". L'appartenenza deve quindi manifestarsi apertamente tramite atti che rispecchino l'intenzione di realizzare gli obiettivi punibili perseguiti dall'organizzazione.

Da quest'ottica, il campo di applicazione dell'articolo 260ter è "pertanto assai ristretto" e spiega anche il basso numero di condanne. Benché il Consiglio federale non ravveda difetti nella formulazione della norma, è in ogni caso pronto "a esaminare l'opportunità di adeguare la disposizione tenendo conto delle esigenze della prassi e, se del caso, a presentare al Parlamento una versione migliorata".

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