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Valute e FrontiereDoppia tassazione per i frontalieri. Cos'è e come funziona

17.05.24 - 10:00
CambiaValute.ch
Doppia tassazione per i frontalieri. Cos'è e come funziona

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Già essere tassati è una cosa poco piacevole, seppur necessaria e doverosa. Esserlo però due volte e per uno stesso guadagno può sembrare diabolico, oltre che "macchinoso". Ma è ciò che accade, di fatto, dal 18 luglio del 2023 alle persone che hanno acquisito lo statuto di lavoratore frontaliere dopo l’entrata in vigore dell’accordo tra Svizzera e Italia a partire dal 18 luglio 2023.

Un accordo siglato tra i due Paesi confinanti nell'ormai lontano a dicembre del 2020 e che tra il 2021 e il 2023 ha poi registrato i passaggi necessari per la traduzione del testo in Legge dello Stato.

Doppia tassazione e agevolazioni fiscali per i "nuovi frontalieri"

Tutti coloro che sono diventati lavoratori frontalieri dal 18 luglio dello scorso anno devono in primis pagare una imposta alla fonte nel Cantone in cui prestano servizio in base ad aliquote pari all’80% di quelle ordinarie. E in Italia questi lavoratori devono inoltre versare all’Irpef in base alle aliquote ordinarie detraendo però quanto già pagato in Svizzera.

Ai cosiddetti "nuovi frontalieri" spetteranno tuttavia una serie di agevolazioni fiscali negoziate dai sindacati all’interno della Legge italiana n. 83/2023 tra cui: istituzione di una franchigia fiscale di 10mila euro deducibile dal reddito imponibile in Italia ma riservata a chi ha il rientro giornaliero in Italia, deduzione per i contributi pensionistici e assicurativi pagati in Svizzera, compresi i contributi versati per l’eventuale prepensionamento di categoria e deduzione degli assegni familiari svizzeri pagati dal relativo Cantone di lavoro.

Attenzione però: in relazione al 2023 i “nuovi frontalieri” restano ancora soggetti alle vecchie regole di tassazione (pertanto, se essi hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine e il rientro giornaliero pagheranno le imposte solamente in Svizzera, al pari dei "vecchi frontalieri".

A partire dal 1° gennaio 2024 scatterà invece ufficialmente il nuovo meccanismo di tassazione concorrente. Di conseguenza, la prima tassazione in Italia avverrà solo l'anno prossimo, ossia nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro maturato nell'anno in corsi, ovvero nel 2024.

Nel dettaglio, la dichiarazione dei redditi in Italia avverrà attraverso uno scambio di dati tra l'Italia e la Confederazione: l’Autorità fiscale elvetica, come riportato dal sito dell'Ocst, trasmetterà agli omologhi italiani entro il 20 marzo di ogni anno le informazioni reddituali del lavoratore frontaliere (che ha acquisito lo statuto dopo il 18 luglio del 2023) con riferimento all’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate metterà poi a disposizione del frontaliere un modulo per la dichiarazione dei redditi precompilato che si potrà accettare o, in alternativa, modificare presso il proprio CAF (ad esempio per far valere i propri oneri detraibili).

Frontalieri: per quanti non vale da doppia tassazione

Il suddetto accordo per la doppia tassazione dei frontalieri tra Italia e Svizzera non riguarda invece i frontalieri che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 hanno avuto i seguenti elementi (anche solo per un breve periodo di tempo):

    • residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari); i Comuni di confine sono tutti quelli ubicati (in tutto o in parte) entro i 20 chilometri dal confine tra Italia e Svizzera;
    • rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
    • hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
    • il datore di lavoro ha regolarmente annunciato il dipendente all’Ufficio imposte alla fonte del relativo Cantone.

Rientrano poi tra i “vecchi frontalieri” anche coloro che hanno avuto i seguenti requisiti

    • sono stati assunti in Svizzera in qualità di frontalieri tramite una semplice notifica (lavoro inferiore ai 90 giorni) senza dunque aver avuto un permesso di lavoro di tipo “G”.
    • Sono frontalieri di nazionalità svizzera (senza, dunque, il possesso del permesso di lavoro di tipo “G”).
    • Sono stati “vecchi frontalieri” ma si sono poi trasferiti in un Comune “fuori fascia” o hanno preso il permesso di dimora in Svizzera (“B” o “L”); questi soggetti torneranno ad essere trattati fiscalmente come “vecchi frontalieri” qualora riprendano la residenza fiscale in un Comune di confine e il rientro giornaliero tra l’Italia e il Cantone di lavoro (Ticino, Grigioni o Vallese).

L'accordo prevede che i frontalieri con le suddette caratteristiche manterranno questo status fino alla pensione, anche qualora dovessero abbandonare il mercato del lavoro svizzero per disoccupazione o per intraprendere nuove esperienze di lavoro in Italia o all’estero. In caso infatti di successivo rientro nel mercato del lavoro svizzero, al “vecchio frontaliere” basterà riprendere la residenza in uno dei Comuni di confine e il rientro giornaliero tra l’Italia e uno dei tre Cantoni contemplati dall’Accordo (Ticino, Grigioni, Vallese).

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