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Valute e FrontiereFrontalieri con rientro settimanale: gli obblighi di legge e la tassazione

11.06.24 - 08:00
CambiaValute.ch
Frontalieri con rientro settimanale: gli obblighi di legge e la tassazione

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Per molti lavoratori frontalieri il rientro in Italia non avviene ogni giorno, ma solo una volta alla settimana. Le ragioni possono essere molteplici: su tutte, le distanze e le tempistiche per recarsi sul luogo di lavoro e poi per tornare a casa spesso risultano insostenibili in una singola giornata (che comprende anche le ore lavorative), oppure per scelte personali.


Gli obblighi di legge per i frontalieri con rientro settimanale

Anzitutto, occorre precisare che i frontalieri, per essere definiti tali e godere quindi dello status di frontaliere, sono comunque tenuti a rientrare almeno una volta alla settimana nel loro luogo di domicilio (all’estero). Tra questi, coloro i quali durante la settimana abitano in Svizzera devono, in primis, registrarsi come soggiornanti settimanali presso il Controllo abitanti del Comune in cui dimorano. Per maggiori informazioni, possono rivolgersi agli uffici cantonali della migrazione, competenti per il rilascio e la proroga dei permessi (Autorità cantonali per la migrazione e il mercato del lavoro admin.ch).

Al pari dei frontalieri con rientro giornaliero, per poter lavorare in Svizzera come frontaliere è necessario un apposito permesso UE/AELS. La richiesta è a carico del datore di lavoro che deve richiedere il permesso alle autorità cantonali competenti (ovvero agli uffici della migrazione) presentando un contratto di lavoro o, in caso di offerta di lavoro vincolante, una dichiarazione d’impegno e un documento d’identità valido.

Per tutti i frontalieri, la domanda per il permesso di lavoro deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il permesso per frontalieri UE/AELS, ossia il cosiddetto "permesso G", viene rilasciato sia ai lavoratori dipendenti che a quelli indipendenti. L’esercizio di un’attività indipendente deve essere però comprovato già al momento della presentazione della domanda.

Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, la validità del permesso corrisponde alla durata del contratto di lavoro o di impiego. Normalmente, in caso di rinnovo del contratto, la durata del permesso viene prorogata. Se il rapporto di lavoro è invece a tempo determinato e dura almeno un anno, viene rilasciato un permesso della durata di cinque anni.

Attenzione: qualsiasi cambiamento (dati personali, domicilio, posto di lavoro, ecc.) deve essere prontamente comunicato alle autorità competenti.


La tassazione dei frontalieri con rientro settimanale

I frontalieri con rientro settimanale sono da sempre soggetti alla tassazione concorrente tra Italia e Svizzera. In particolare, essi pagano l'imposta alla fonte nel Cantone di lavoro secondo le aliquote ordinarie e sono poi soggetti alla tassazione ordinaria anche in Italia, con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.

In casi particolari possono però richiedere di essere tassati in Italia in forma agevolata tramite le “retribuzioni convenzionali”. I requisiti per poter beneficiare di questa tipologia di tassazione sono i seguenti:

    • Per l’anno in questione, aver vissuto all’estero per almeno 183 giorni;
    • Avere un contratto di lavoro che sia pienamente inquadrabile in una delle categorie professionali indicate nelle apposite tabelle ministeriali.

Più nel dettaglio, secondo quanto riportato dalla Camera di Commercio del Cantone Ticino: "Le persone che si trovano in Svizzera per svolgere un'attività economica e rientrano regolarmente solo nel fine settimana alla loro residenza privata all’estero (composta da coniuge e figli) sono ritenute persone con uno status di residente settimanale soggette a un obbligo fiscale limitato all’introito della loro attività lucrativa sul territorio elvetico".

Attenzione però: i frontalieri residenti in un comune non appartenente alla fascia di frontiera sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera. In particolare, dovranno pagare l’IRPEF sulla base delle aliquote previste dallo Stato italiano.

Il nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri tra Italia e Svizzera riguarda soltanto i frontalieri che rispondono congiuntamente ai seguenti requisiti:

    • Hanno la residenza fiscale in un Comune il cui territorio si trova (in tutto o in parte) entro 20 chilometri dal confine tra Italia e Svizzera (i cosiddetti Comuni di confine);
    • Svolgono un’attività di lavoro di tipo dipendente per un datore di lavoro situato in uno dei tre Cantoni di confine (Ticino, Grigioni, Vallese);
    • Rientrano di norma ogni giorno in Italia.

Gli altri frontalieri (es. frontalieri con rientro settimanale o frontalieri con residenza fiscale al di fuori dei Comuni di confine) dispongono anch’essi del permesso di lavoro di tipo “G” ma non rientrano nel dettato del nuovo Accordo. La modalità di tassazione del loro reddito da lavoro seguirà pertanto le disposizioni della più generica Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, che prevede, come detto, il meccanismo della tassazione concorrente in entrambi gli Stati.

Nel momento in cui un “vecchio frontaliere fiscale” dovesse andare a vivere al di fuori dei Comuni di confine (o dovesse passare al rientro settimanale), diverrebbe soggetto alla tassazione concorrente. In altri termini, continuerebbe pertanto a pagare le imposte alla fonte in Svizzera, ma il suo reddito verrebbe poi tassato anche in Italia.

In conclusione

I frontalieri con rientro settimanale pagano, come detto, l’imposta alla fonte in Svizzera (secondo le aliquote ordinarie svizzere) e sono poi soggetti anche alla tassazione del reddito in Italia. Il frontaliere con rientro settimanale, a differenza del cosiddetto "nuovo frontaliere" con rientro giornaliero, non ha diritto alla franchigia di 10mila euro. Ma, qualora il frontaliere con rientro settimanale dovesse soggiornare all’estero per almeno 183 giorni in un anno, avrà diritto ad essere tassato in Italia sulla base delle cosiddette “retribuzioni convenzionali” (cioè dei valori salariali forfettari che dipendono dalla categoria di lavoro in base ad apposite tabelle ministeriali che vengono aggiornate ogni anno).


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