In caso di vertenza sull'acquisizione di determinate disposizioni regolate dagli accordi bilaterali, un comitato misto Svizzera-Ue rimarrà competente. Entrambe le parti potranno fare appello alla CGUE. Il comitato misto dovrà trovare una soluzione di compromesso basandosi sull'opinione della Corte. In caso contrario, si potrebbe giungere alla sospensione tdi tutto o parte dell'accordo bilaterale interessato.
Questa soluzione evita alla Svizzera di adeguarsi automaticamente dell'acquis comunitario. L'aggiunta di una nuova disposizione del diritto dell'UE in un accordo bilaterale deve essere decisa dalla Svizzera e non può portare alla modifica della natura e del campo di applicazione degli accordi. Ad esempio, spiega il Consiglio federale in un comunicato, per quanto concerne l'accordo sulla libera circolazione delle persone, non sarà applicata la direttiva europea relativa alla cittadinanza, che obbligherebbe a versare aiuti sociali agli europei che si trovano in Svizzera. Non entra nemmeno in considerazione una modifica delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione.