Impatriati: il regime agevolato vale anche per gli ex frontalieri

Ecco cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate (e perché è una buona notizia)
Negli ultimi mesi il regime agevolativo per i lavoratori impatriati è tornato al centro dell’attenzione, soprattutto dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il punto chiave riguarda chi rientra in Italia dopo aver lavorato all’estero: anche i frontalieri possono beneficiarne, a determinate condizioni. Una precisazione importante, che evita esclusioni automatiche e apre nuove opportunità a chi valuta il rientro.
In cosa consiste il regime impatriati
L’obiettivo della norma è favorire il ritorno in Italia di lavoratori con esperienza internazionale. Il meccanismo è semplice e incisivo: solo il 50% del reddito da lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) concorre alla formazione dell’imponibile, fino a un massimo di 600.000 euro annui. Il beneficio dura cinque anni ed è applicabile a partire dal periodo d’imposta 2024, secondo il nuovo impianto normativo.
Per accedere all’agevolazione occorre:
- trasferire la residenza fiscale in Italia;
- aver trascorso un periodo minimo all’estero (variabile in base ai casi);
- non essere stati residenti in Italia nei periodi d’imposta immediatamente precedenti al rientro;
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.
Il chiarimento decisivo sui frontalieri
Il dubbio più frequente riguardava proprio i frontalieri: chi viveva all’estero ma continuava a lavorare in Italia poteva essere escluso?
La Risposta a interpello n. 12/E del 20 gennaio 2026 scioglie il nodo: no, il lavoro svolto come frontaliere non preclude l’accesso al regime impatriati. Ciò che conta davvero è la residenza fiscale all’estero per il periodo richiesto dalla legge, non il luogo in cui l’attività è stata svolta durante quel periodo.
Nel caso analizzato dall’Agenzia, il contribuente era residente all’estero dal 2018 ma continuava a lavorare in Italia. Al rientro, riportando la residenza fiscale in Italia, ha potuto accedere al regime perché i requisiti temporali erano rispettati.
Attenzione alla continuità con lo stesso datore di lavoro
C’è però un aspetto da valutare con attenzione: rientrare con lo stesso datore di lavoro (o con una società del gruppo) è consentito, ma può comportare un periodo minimo più lungo di residenza estera. A seconda dei casi, la normativa richiede 3, 6 o 7 periodi d’imposta trascorsi all’estero. È un dettaglio tecnico, ma decisivo, che va verificato prima di pianificare il rientro.
In pratica, cosa devono fare gli ex frontalieri
La posizione dell’Agenzia è chiara: il frontalierato non è un ostacolo. Tuttavia, il rientro va preparato con cura:
- documentare correttamente la residenza fiscale estera;
- verificare il numero di anni richiesti in base al rapporto di lavoro;
- predisporre le prove di qualificazione o specializzazione professionale;
- assicurare che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente in Italia.
Un’analisi preventiva evita sorprese e riduce il rischio di contestazioni future.
Conclusione
Per chi rientra in Italia dopo anni di lavoro in Svizzera, il regime impatriati può fare una differenza concreta sul netto disponibile. Per massimizzare il beneficio, conviene però guardare anche ai costi di cambio: ricevere redditi in Franchi svizzeri e convertirli in euro con spread elevati può erodere parte del vantaggio fiscale.
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Link utili:
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 12/E del 20 gennaio 2026:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9570465/Risposta%2Bn.%2B12_2026/411266b1-6525-96a9-c330-6df05cb2609b - Agenzia delle Entrate – Regime agevolativo per i lavoratori impatriati (D.Lgs. 209/2023):
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/lavoratori-impatriati-209-2023/infogen-lavoratori-impatriati-209-2023-cittadini - Normattiva – D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, art. 5:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209~art5=






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