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Indennità di maternità: la Cassazione tutela anche le lavoratrici frontalieri

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Indennità di maternità: la Cassazione tutela anche le lavoratrici frontalieri

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Una decisione destinata ad avere effetti concreti anche per chi ogni giorno attraversa il confine. Con la sentenza n. 2204, depositata il 2 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha stabilito che anche le lavoratrici residenti in Italia ma occupate esclusivamente in Svizzera hanno diritto all’indennità di maternità prevista dall’ordinamento italiano, a determinate condizioni.

Il caso riguardava una cittadina italiana che aveva lavorato solo in Svizzera, versando contributi nel sistema elvetico. Al momento della richiesta di maternità percepiva la NASpI dall’INPS. L’ente aveva negato la prestazione, ma la Suprema Corte ha ritenuto illegittima una discriminazione fondata unicamente sul luogo di lavoro.

Il principio affermato è chiaro: la tutela della maternità non può essere subordinata alla geografia dell’impiego, se il quadro normativo europeo consente il riconoscimento dei periodi assicurativi maturati all’estero.

Il quadro giuridico

La decisione si fonda sul Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione europea e trova applicazione anche nei rapporti con la Svizzera attraverso l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il regolamento prevede due cardini:

    • parità di trattamento tra lavoratori;
    • totalizzazione dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di sommare i contributi versati in Stati diversi.

In questo caso, i contributi versati in Svizzera hanno potuto essere considerati utili ai fini dell’indennità italiana.

Va ricordato che, nel sistema italiano (D.Lgs. 151/2001), l’indennità di maternità corrisponde in via ordinaria all’80% della retribuzione media giornaliera durante il congedo obbligatorio.

Perché la sentenza è rilevante anche per il Ticino

Il tema riguarda direttamente l’area italo-svizzera, dove il fenomeno frontaliero è strutturale. Secondo gli ultimi dati USTAT, i frontalieri impiegati in Ticino sono oltre 78 mila, una quota significativa dei quali donne.

La pronuncia evita un possibile vuoto di tutela per lavoratrici che:

    • risiedono in Italia,
    • versano contributi in Svizzera,
    • ma possono trovarsi temporaneamente nel sistema assistenziale italiano (come nel caso della NASpI).

In un mercato del lavoro sempre più mobile, il coordinamento tra ordinamenti non è un dettaglio tecnico, bensì una garanzia concreta di diritti sociali.

Un principio che va oltre il singolo caso

La maternità è tutelata dalla Costituzione italiana e rientra tra i diritti sociali fondamentali. La Cassazione ribadisce che la mobilità transfrontaliera non può tradursi in una perdita di protezione.

Per le lavoratrici frontalieri si tratta di un chiarimento importante: i contributi versati oltreconfine non sono “tempo perso” ai fini delle prestazioni essenziali.

Conclusione

La sentenza n. 2204/2026 rappresenta un passo significativo verso un’applicazione più coerente del principio di parità di trattamento tra lavoratrici. In un’area come quella tra Lombardia e Ticino, dove la mobilità professionale è quotidiana, la certezza del diritto è un elemento fondamentale tanto quanto il livello salariale.

Per chi lavora in Svizzera ma gestisce spese e famiglia in Italia, resta poi centrale anche l’aspetto valutario: ottimizzare il cambio franco-euro significa proteggere il potere d’acquisto proprio nei momenti delicati della vita, come la maternità.

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