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Valute e FrontiereFrontalieri in Svizzera: ecco come funziona l'assicurazione malattia

23.05.24 - 08:00
CambiaValute.ch
Frontalieri in Svizzera: ecco come funziona l'assicurazione malattia

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Le persone domiciliate all’estero che lavorano in Svizzera devono stipulare un’assicurazione malattia nella Confederazione. Sono tuttavia possibili alcune eccezioni in funzione del Paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore.

Lavoratori frontalieri dell’UE

In conformià all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE, l’obbligo d’assicurazione è retto dal principio del luogo di lavoro. Ciò comporta che ogni persona che lavora nella Confederazione Elvetica e i membri della sua famiglia senza attività lucrativa devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera, come riportato dal sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nel dettaglio, i lavoratori frontalieri provenienti dall’UE in possesso di un "permesso G" hanno l’obbligo di assicurarsi entro tre mesi dall'inizio dell'attività affiliandosi a una cassa malati svizzera. Nel caso in cui non dovesse essere rispettato questo termine, il lavoratore può essere affiliato d’ufficio. Attenzione però: in caso di ritardo non giustificabile, il lavoratore dovrà versare un supplemento di premio per l'affiliazione tardiva e pagare di tasca propria i trattamenti medici fino alla data di affiliazione.

L’obbligo d'assicurazione termina poi alla conclusione del contratto di lavoro.

Il diritto di opzione

Tuttavia la Svizzera ha concluso con gli Stati limitrofi (Germania, Austria, Francia, Italia) accordi particolari che permettono alle persone con cittadinanza UE, lì domiciliate, di assicurarsi nel loro Paese di domicilio (diritto di opzione).
Gli interessati che non intendono assicurarsi in Svizzera devono però presentare una domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione entro tre mesi dall’inizio del contratto di lavoro presso l’autorità competente del Cantone in cui prestano servizio.Nel marzo 2015 il Tribunale federale elvetico ha emesso una sentenza relativa l’esercizio del diritto di opzione nell’assicurazione malattie, secondo cui il cosiddetto esercizio tacito del diritto di opzione non è considerato valido. I lavoratori frontalieri finora non assicurati in Svizzera, ma all'estero, e che non hanno presentato formale domanda di esenzione dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera possono assicurarsi in Svizzera secondo la LAMal. Devono quindi farsi confermare dall’autorità competente del Cantone in cui lavorano che non hanno ancora esercitato validamente il diritto di opzione e vengono assicurati dall’assicuratore-malattie elvetico dietro presentazione di questa conferma.

Membri della famiglia di frontalieri residenti in Italia

I membri della famiglia (senza attività lucrativa) dei lavoratori frontalieri residenti in Italia devono essere assicurati o in Svizzera oppure in Italia, a seconda delle circonstanze (clicca qui per vedere le informazioni del Canton Ticino).


Lavoratori frontalieri di un Paese al di fuori dell’UE

I lavoratori frontalieri con "permesso G" provenienti da uno Stato al di fuori dell’UE o del Regno Unito e i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa sono altresì assoggettati all’assicurazione svizzera su propria richiesta. Anche in questo caso la domanda dev'essere presentata entro tre mesi dall’inizio della validità del permesso G. Trascorso questo termine, la copertura assicurativa inizia dal momento dell’affiliazione.

L’assicurazione termina alla fine dell’attività in Svizzera, con la scadenza o la revoca del permesso G, con il decesso dell’assicurato oppure con la rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione elvetica. In quest’ultimo caso non può essere presentata una nuova domanda, salvo per motivi particolari.


L'indennità e la durata

In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un’indennità per perdita di salario pari all’80% del suo stipendio. La durata dell’indennità è differenziata in rapporto all’anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento. In linea di massima varia da due mesi fino a due anni.

Per quanto riguarda la tutela dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla cosiddetta “Scala bernese” che prevede i seguenti parametri:

    • 1 mese di indennità nel 1° anno di lavoro;
    • 2 mesi di indennità dal 2° fino al 4° anno;
    • 3 mesi di indennità dal 5° fino al 9° anno;
    • 4 mesi di indennità dal 10° al 14° anno;
    • 5 mesi di indennità dal 15° al 19° anno;
    • 6 mesi di indennità oltre il 20° anno.


L'infortunio

In Svizzera sono contemplati due casi di infortunio: l'infortunio professionale e quello non professionale.

Il primo si ha quando l’evento accidentale avviene nell’ambito del posto di lavoro, mentre il secondo quando avviene all’esterno dell’ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.).

I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un’assicurazione. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un’indennità pari all’80% del salario assicurato, fino alla guarigione. Oltre all’indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi).


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