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Formazione al CentroL’ottimo riscontro del corso Tax Compliance Internazionale

14.05.24 - 15:25
Il riconoscimento dell’altissima qualità dei relatori professionisti espresso da un partecipante al corso di formazione.
Centro Studi Villa Negroni
Stefano Marra
Stefano Marra
L’ottimo riscontro del corso Tax Compliance Internazionale

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Il riconoscimento dell’altissima qualità dei relatori professionisti espresso da un partecipante al corso di formazione.
STEFANO MARRA - Responsabile Dipartimento Formalità Clientela e Operations Services, Direttore, Banca dello Stato del Canton Ticino Partecipante Tax Compliance Internazionale

Qual è la sua formazione e che cosa l’ha spinta a partecipare alla formazione?

Con una pluriennale esperienza nel mondo bancario, negli ultimi 6 anni come Head Client Formalities Compliance Office presso una banca private banking e oggi come Responsabile del Dipartimento Formalità Clientela e Operations Services, ho deciso di partecipare alla formazione “Executive Master Tax Compliance International”. Nel 2017, per esigenze lavorative, ho avuto la possibilità di potermi avvicinare allo standard svizzero di formazione continua accademica in ambito compliance, organizzata congiuntamente dal Centro Studi Villa Negroni e dal Centre de Droit Bancaire et Financier dell’Università di Ginevra, ottenendo il “Certificate of Advanced Studies in Compliance in Financial Services”. Tale formazione mi ha permesso di certificare le mie conoscenze nell’ambito compliance e di potermi confrontare con altri professionisti del settore per ampliare la mia rete di conoscenze professionali. Sebbene mi abbia permesso di approfondire molto la conoscenza della regolamentazione finanziaria e della legge destinata alla lotta contro il riciclaggio di denaro, dall’altra parte mi ha reso più consapevole della necessità di sviluppare anche la necessaria sensibilità in rapporto alla problematica della “gestione del rischio fiscale internazionale”, e questo alla luce della sempre più veloce evoluzione riguardante le regolamentazioni in materia fiscale internazionale: basti solo pensare ai concetti di residenza fiscale, di stabile organizzazione (fondamentale per l’applicazione delle CDI), di titolare effettivo e di scambio automatico internazionale di informazioni. Occorre riconoscere alla formazione “Tax Compliance Internazionale” una notevole nota di merito nell’altissima qualità dei relatori professionisti, attivi sia in campo privato sia in quello dell’amministrazione cantonale e federale. Per merito loro ho potuto mettere chiaramente a fuoco gli orientamenti che si stanno delineando a seguito di una serie di modifiche i cui impatti trasformeranno profondamente le dinamiche in ambito tributario sul piano nazionale e internazionale. Valore aggiunto è stato ottenere un approccio metodologico nel collocare la gestione del rischio fiscale in una prospettiva che permetta il conseguimento di vantaggi competitivi, come la prevenzione delle contestazioni fiscali e di eventuali contenziosi, l’ottenimento di benefici reputazionali collegati a politiche di trasparenza fiscale, l’integrazione della gestione del rischio fiscale nell’erogazione dei servizi e nel sistema di controllo interno.

Vorrei anche approfittare di queste righe per ringraziare Karin Meiners, responsabile del programma Area Fiscalità del Centro Studi Bancari, per la buona riuscita nell’amalgamare i giusti ingredienti e relatori, nonché Maddalena Biondi per la sua efficienza organizzativa.

Il Tax Compliance Internazionale studia i metodi e gli strumenti per gestire efficacemente i rapporti con i clienti. Quali sono i principali aggiornamenti in ambito di fiscalità internazionale?

Lo scambio di informazioni, in particolare quello automatico, è considerato lo strumento principale attraverso cui si attua la cooperazione amministrativa internazionale. Quest’ultima, infatti, rappresenta la soluzione di compromesso che dà vita al connubio tra l’esercizio della potestà tributaria, quale manifestazione della sovranità di un Paese, e la presa di coscienza da parte degli stessi nella lotta all’evasione e all’elusione internazionale, finalizzata all’illegittima sottrazione di base imponibile o allo spostamento dei profitti. La Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988 ha disciplinato la cooperazione internazionale in ambito fiscale, attuata mediante l’assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale. Nel Marzo del 2001 l’OCSE (unitamente al Consiglio d’Europa) ha adottato un Modello di Memorandum of Understanding, che offre il framework per la stipula, tra Stati, di accordi specifici sullo scambio di informazioni automatico, nel quale si Per espressa previsione del suo art. 4, lo scambio di informazioni automatico può avvenire per il tramite dello Standard Magnetic Format dell’OCSE, i cui “campi” richiedono la trasmissione di specifici dati anagrafici personali relativi al beneficiario del reddito, nonché al soggetto pagatore; i dati si riferiscono anche al reddito percepito nello Stato della fonte. Quanto alle convenzioni bilaterali sullo scambio d’informazioni in materia fiscale è opportuno citare la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, nel Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”), che prevede limiti allo scambio di informazioni su richiesta contenuti nell’articolo 26, paragrafo 2, il quale sancisce l’obbligo di confidenzialità sulle informazioni scambiate. Lo Stato ricevente deve tenere segreti tali dati, analogamente alle informazioni ottenute in base alla sua normativa interna. L’art. 26 non limita le possibilità di scambiare informazioni nei tre modi differenti previsti dal paragrafo 9 del Commentario (su richiesta, automaticamente, spontaneamente): gli Stati contraenti possono utilizzare altre tecniche per ottenere informazioni, come le verifiche simultanee, le verifiche fiscali all’estero e gli scambi di informazioni relative a un settore industriale.

Nel 2012, l’OCSE ha pubblicato il documento “Update to the Article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary”, il quale modifica l’art. 26 e il relativo Commentario. La modifica ha introdotto la possibilità per gli Stati Contraenti di utilizzare le informazioni oggetto di scambio per scopi differenti da quelli indicati nel rispettivo paragrafo 2, al rispetto di determinate condizioni di riservatezza (in particolare nello stesso modo di trattamento delle informazioni ottenute in base alle leggi nazionali). Inoltre, l’OCSE ha delineato gli standard di “foreseeable relevance” e “fishing expedition”, anche per quanto riguarda un gruppo di contribuenti non identificati individualmente, al fine di evitare che un’interpretazione restrittiva (ad es. approccio totale e incondizionato) possa rappresentare un ostacolo allo scambio di informazioni. Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, ha invitato le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Ciò ha comportato l’implementazione della relativa normativa in Svizzera, con un parziale rinvio a quanto quest’ultimo standard sia stato condizionato dall’implementazione della normativa unilaterale statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), valida per tutti i Paesi del mondo. Sono state in seguito numerose le iniziative adottate per attuare altre forme di cooperazione amministrativa, non solo nello scambio di informazioni, tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea, sia di matrice bilaterale, sia multilaterale. Tutto è partito con la direttiva madre di riferimento 2011/16/ UE, la cosiddetta DAC 1, che sancisce non solo una differenziazione tra le varie tipologie di scambio di informazioni, ma anche tra le categorie di reddito che ricadono nell’ambito di operatività di quest’ultima. La crescente rilevanza dello scambio automatico e la sua sempre più efficace implementazione ha fatto sì che la DAC 1 fosse, attraverso più interventi, emendata con successive direttive di modifica, per passare alla DAC 4 e alla DAC 5, che ha esteso l’obbligatorietà dello scambio di informazioni automatico nella disciplina dell’antiriciclaggio, e, non da ultimo, fino alla DAC 6 (direttiva 2018/822/UE), finalizzata all’implementazione di nuovi obblighi di comunicazione per intermediari finanziari circa gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva transfrontaliera, ancora però di difficile implementazione e con lacune interpretative. Grande assente nel progetto per la lotta all’evasione fiscale è la figura del contribuente. In generale, a livello internazionale la figura del contribuente ha ricevuto scarse attenzioni e ha ricoperto un ruolo piuttosto marginale; ciò si è poi riversato nell’ambito della cooperazione europea e nella disciplina dello scambio automatico. La figura del contribuente cerca di essere riabilitata all’interno dei decreti legislativi nazionali dei Paesi, che vengono recepiti a seguito della DAC 6, ma tale riabilitazione avviene con scarso successo. I troppi problemi interpretativi hanno fatto sorgere il dubbio che il ruolo del contribuente acquisisca valore a uno stadio troppo avanzato del procedimento affinché si possa predisporre una difesa idonea; l’istituzione dello scambio automatico appare quanto meno lesivo dei principi sanciti nella carta dei diritti fondamentale dell’UE. Sul fronte delle convenzioni multilaterali, merita particolare menzione l’“Azione 15” del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting): prevede di sviluppare uno strumento multilaterale che contempla la possibilità, per i Paesi interessati, di adottare rapidamente le CDI (Convenzioni di doppia imposizione) secondo gli standard minimi dell’OCSE, in modo da adeguarsi al rapido evolversi dell’economia globale, includendo la politica antiabuso nel campo dei trattati di doppia imposizione e la risoluzione delle controversie internazionali. Rimanendo nel recepimento delle misure anti-BEPS nei trattati sottoscritti dalla Svizzera, citiamo il “piano d’Azione 5” teso a contrastare le pratiche fiscali dannose. Con la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS entrata in vigore l’1 gennaio 2020 sono stati aboliti gli statuti fiscali privilegiati introducendo nuove regolamentazioni in linea con gli standard internazionali. Risultano anche importanti i recenti sviluppi dei lavori OCSE nei seguenti ambiti:

    • tassazione digitale nel piano d’azione 1 del BEPS 2.0 – e la sua integrazione a tappe nel diritto svizzero per applicare la norma nel 2024 – volta a imporre alle multinazionali digitali la nuova modalità di allocazione dei profitti e prezzi di trasferimento, fondata sull’unified approach (Pillar 1) con una presenza digitale significativa PDS (integrazione dell’attuale concetto di stabile organizzazione);
    • imposizione minima integrativa per le multinazionali (global minimum prevede che i dati siano trasmessi dallo Stato della fonte del reddito allo Stato di residenza del soggetto che percepisce. dati digitali “big data” (Pillar 2) alla luce delle evoluzioni legate alla “dematerializzazione” dei beni e alla “delocalizzazione” delle operazioni per risolvere i problemi di profit shifting, tuttora irrisolti nonostante le Azioni del BEPS;
    • coinvolgimento delle piattaforme digitali nel processo di riscossione dell’IVA o della Goods and Service Tax con la direttiva 2021/514 (DAC 7).

Infine, il corso ha offerto un ottimo e dettagliato inquadramento del concetto di “Trust” nell’ordinamento giuridico svizzero. Attualmente è preservato quanto già fatto in ambito di prassi fiscali con le relative Circolari n. 30 della CSI e n. 20 dell’AFC, ma vi è attesa dei risultati sul rispettivo avamprogetto. Il Consiglio Federale intende introdurre nuovi articoli nel Codice delle obbligazioni, tra i quali la preferenza dell’opzione 1 per il trattamento fiscale del Trust discrezionale irrevocabile con l’attribuzione dei redditi e patrimonio direttamente al Trust alla stregua di una Fondazione. I nuovi aggiornamenti sono percepiti nella Direttiva AFC 2021 in materia di Standard per lo scambio automatico d’informazioni relative a conti finanziari attribuibili ai Trust e strutture affini (Trust Reporting Financial Institution e Trust Passive NFE).


Oggi il mondo bancario è sempre più inglobato all’interno di un mercato in continuo cambiamento, dove i bisogni e le necessità dei clienti non sono sempre definibili con chiarezza e precisione. Secondo il suo punto di vista, quali sono le problematiche fiscali che più frequentemente si incontrano nell’erogazione di servizi?

Va comunque osservato che, sia a livello internazionale sia a livello interno, l’intera disciplina rischia di perdere legittimità laddove la si metta di fronte ai diritti dei contribuenti e dei principi posti a loro tutela. L’Unione Europea, sulla scia di quanto raccomandato in sede internazionale, si è spinta fino al punto – soprattutto con la DAC 6 – di imporre ai soggetti passivi d’imposta un obbligo di comunicazione automatica della volontà di porre in essere uno schema potenzialmente elusivo che deve ancora esplicare i propri effetti. In particolare, il coinvolgimento diretto degli intermediari finanziari (consulenti, professionisti, banche, fiduciari ecc.) chiamati alla comunicazione automatica fa gravare su tali figure un obbligo che, quantomeno, sembra collidere con alcuni principi imposti dalla deontologia professionale e dei principi della “sana” tax compliance, inducendo a chiedersi se il fine possa sempre giustificare i mezzi.

La residenza fiscale è una tematica fondamentale all’interno del nostro ordinamento e ruota attorno al concetto del cosiddetto worldwide principle, che impone l’assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato dei redditi ovunque prodotti. Il legame con il territorio costituisce elemento rilevante, ma non esclusivo, per valutare le circostanze secondo cui un’entità possa considerarsi o meno residente all’interno dello Stato. A riprova della delicatezza della tematica gli organismi nazionali ed internazionali hanno prestato particolare attenzione a individuare fattori comuni e condivisi, necessari per l’applicazione del principio di residenza alle singole fattispecie.

L’internazionalizzazione delle imprese favorisce la mobilità transnazionale dei lavoratori, influenzando le scelte imprenditoriali relative alla localizzazione delle attività di business. Il trasferimento dei lavoratori in Paesi esteri (expatriates) pone questioni non solo di natura fiscale, ma anche previdenziale e giuslavoristica, che richiedono un’applicazione coordinata della normativa internazionale, europea e nazionale. I concetti di “trasferimento” e di “distacco” assumono notevole importanza sotto il profilo contrattuale ai fini dell’attività svolta all’estero da parte del personale dipendente delle imprese. Di particolare rilevanza è il “distacco internazionale”, il quale soddisfa le esigenze organizzative relative alle missioni all’estero in considerazione dello specifico interesse di natura produttiva, commerciale e amministrativa.

La doppia imposizione costituisce un ostacolo per le attività di business transfrontaliere ed è fonte di incertezza per il contribuente. In occasione di accertamenti, i fenomeni di doppia imposizione accrescono l’onere fiscale complessivo delle imprese, con conseguente impatto negativo sulla decisione di futuri investimenti. A livello internazionale e sovranazionale, la procedura amichevole prevista dall’art. 25 del Modello di Convenzione OCSE e la Direttiva 2017/1852/UE si pongono l’obiettivo dell’eliminazione della doppia imposizione e richiedono una più effettiva cooperazione tra le Amministrazioni finanziarie, anche attraverso lo strumento dello scambio di informazioni tra gli Stati. Vi sono anche le strategie di natura fiscale, oggetto di approfondita analisi nel rapporto BEPS dell’OCSE, che talune imprese caratterizzate da operatività multinazionale applicano per eludere l’applicazione delle imposte dovute; ciò avviene mediante la traslazione dei profitti da Paesi ad alta imposizione a giurisdizioni con fiscalità nulla o ridotta, realizzata facendo leva sulle asimmetrie e sull’ancora assenza di coordinamento a livello internazionale tra i diversi regimi fiscali nazionali.


Questo articolo è stato realizzato da Centro Studi Villa Negroni, non fa parte del contenuto redazionale.
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