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ATEDLa fiscalità delle criptovalute: la prassi cantonale

29.05.19 - 14:58
PM Consulenze SA è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza negli ambiti oggetto del presente intervento
La fiscalità delle criptovalute: la prassi cantonale

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A seguito della diffusione nell’utilizzo delle criptovalute si è reso necessario definire – in assenza di direttive federali specifiche – la prassi per la tassazione in ambito di imposte sulla sostanza e sul reddito. In data 28 febbraio 2018 la Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino ha comunicato la prassi per il trattamento fiscale delle criptovalute, stabilendo i criteri generali e delegando le particolari casistiche ad un confronto diretto con la divisione o con gli uffici circondariali competenti.

Per ciò che attiene ai privati contribuenti le criptovalute appartengono – di principio – alla sostanza privata, sono da considerare come valute estere e conseguentemente imponibili. Devono figurare nella rubrica “Elenco titoli e di altri collocamenti di capitale” o, in subordine, nella rubrica «Numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi» e supportate da un’autocertificazione allegata consuntiva delle valorizzazioni. Per le stesse fanno stato le conversioni in CHF espresse nelle principali valute (USD o EUR) alla fine del periodo fiscale; per il Bitcoin (e altre principali) l’AFC ha introdotto un listino ufficiale mentre per le restanti l’attuale prassi prevede l’estrazione del valore al 31.12 dalle principali piattaforme di diffusione dati. Con riferimento alle imposte sui redditi, l’acquisto/vendita di criptovaluta è un’operazione comparata al «cambio valuta». La natura del risultato è un utile/perdita di sostanza mobiliare; la plusvalenza è quindi esente da imposta e le rispettive perdite non deducibili, ad eccezione che si configuri un’attività lucrativa indipendente secondo i disposti della Circolare AFC n. 36 del 27 luglio 2012 – “Quasi commercio di titoli” – applicabile anche alle criptovalute.

In presenza di un’attività di impresa il reddito conseguito concorre alla formazione dell’utile d’esercizio, le perdite sono però ammesse in deduzione, oltre che valere la riportabilità fiscale per 7 anni. Il reddito è soggetto ad imposta (art. 17 cpv. 2 LT, art. 18 cpv. 2 LIFD) mentre la disponibilità di criptovaluta alla fine del periodo fiscale appartiene alla sostanza commerciale del contribuente e va esposta in dichiarazione alla cfr. 31.2, ai fini dell’imponibilità. E’ opportuno segnalare che indipendentemente dall’obbligo di tenere una contabilità commerciale, il contribuente dovrà produrre documenti appropriati che permettano di determinare in modo completo e affidabile il reddito e la sostanza commerciale.

In tema di società di capitali, i casi possono essere diversificati e verosimilmente comportare una disamina preventiva da parte dell’ufficio. Tra le possibili attività citiamo il mining, di principio imponibile, così come il provento di una ICO, per il quale però l’autorità fiscale a conseguimento di uno specifico ruling, potrebbe riconoscere un ammortamento fiscale del ricavo proveniente dalla raccolta di capitali, in rapporto alle tempistiche di sviluppo del progetto.

La prassi è ancora recente e vi sono ancora molti aspetti da chiarire. Inoltre permane il rischio latente della riqualificazione del contribuente privato a commerciante professionale in titoli; la giurisprudenza del TF ha reso sempre più difficile la possibilità di realizzare un utile esente da imposta.

PM Consulenze SA è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza negli ambiti oggetto del presente intervento.


Questo articolo è stato realizzato da ated - Associazione Ticinese Evoluzione Digitale, non fa parte del contenuto redazionale.
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