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SVIZZERALo scambio automatico d'informazioni fiscali piace al CET-N

18.08.15 - 19:19
La Commisione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale l'ha approvata con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 7 astenuti
Lo scambio automatico d'informazioni fiscali piace al CET-N
La Commisione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale l'ha approvata con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 7 astenuti

Le disposizioni governative circa lo scambio automatico di informazioni fiscali piacciono alla maggioranza della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale. Per 18 voti senza opposizione e 7 astenuti, la CET-N ha approvato la legge inerente la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, testo firmato dalla Svizzera nel 2013.

Per quanto riguarda i cambiamenti alla legge sull'assistenza amministrativa in ambito fiscale, la maggioranza della commissione ha respinto (18 voti a 7) la proposta di escludere dalla normativa le disposizioni riguardanti lo scambio spontaneo di informazioni.

"No" anche (12 voti a 7) all'idea di permettere lo scambio spontaneo solo in caso di sospetto fondato di sottrazione fiscale aggravata o frode fiscale.

La CET-N ha anche affrontato articolo per articolo la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MCCA).

La LSAI - legge che contiene disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili - è necessaria per poter applicare l'MCCA e lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.

Il merito alla LSAI, la CET-N non ha voluto (17 voti a 7) sottoporre i futuri accordi basati sull'MCAA al referendum facoltativo. Tuttavia, all'unanimità propone che una persona interessata dall'invio di dati all'estero possa rivolgersi a un tribunale se nel Paese richiedente non sussistono garanzie sufficienti riguardanti il rispetto dello Stato di diritto.

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