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SVIZZERACure fuori cantone, costi residui a carico del cantone di domicilio

04.11.16 - 17:29
La commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale propone al plenum di sostenere il progetto adottato nella sessione autunnale dal Consiglio degli Stati
Cure fuori cantone, costi residui a carico del cantone di domicilio
La commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale propone al plenum di sostenere il progetto adottato nella sessione autunnale dal Consiglio degli Stati

BERNA - Dovrà essere il cantone di domicilio a finanziare le cure dei suoi cittadini in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. La commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale propone al plenum di sostenere il progetto adottato nella sessione autunnale dal Consiglio degli Stati.

Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.

La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti "costi residui", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei cantoni, ma non vi è una regolamentazione chiara in merito.

In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorità cantonali. Ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).

La revisione della legge sull'assicurazione malattie prevede che i "costi residui" siano sempre coperti dal cantone di domicilio, così come avviene per le prestazioni complementari. La nuova regolamentazione si applicherà alle cure ambulatoriali prodigate in un altro cantone.

Il Consiglio degli Stati ha previsto che ogni cantone possa definire l'importo del finanziamento residuo secondo la propria regolamentazione. Questa libertà comprende tuttavia il rischio che i soldi versati non coprano sempre i costi effettivamente praticati.

Potrebbero in effetti essere più bassi di quelli fissati dal cantone in cui si trova la casa di cura. L'assicurato potrebbe quindi passare alla cassa. Per questo motivo la Commissione ha deciso, con 15 voti contro 5, che sarà il cantone di residenza a doversi fare carico di questi costi.

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