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SVIZZERADati fiscali, scambio automatico dal 2018

14.01.15 - 13:30
La Svizzera intende lasciarsi definitivamente alle spalle la nomea di rifugio per evasori fiscali, spiega la consigliera Widmer-Schlumpf
Dati fiscali, scambio automatico dal 2018
La Svizzera intende lasciarsi definitivamente alle spalle la nomea di rifugio per evasori fiscali, spiega la consigliera Widmer-Schlumpf

BERNA - La Svizzera intende lasciarsi definitivamente alle spalle la nomea di rifugio per evasori fiscali. Per questo, il Consiglio federale ha inviato oggi in consultazione fino al 21 aprile due progetti preliminari volti a concretizzare lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel 2017 permettendo il rilevamento dei dati, e lo scambio effettivo di informazioni avvenire a partire dal 2018.

Il primo progetto riguarda la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'assistenza amministrativa fiscale firmata da Berna nel 2013, assieme ad altri 69 Paesi.

Il secondo progetto riguarda la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) basata sull'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MCAA), a cui ha aderito un centinaio di Stati, tra cui la Svizzera.

Nelle intenzioni del governo, i messaggi alle Camere federali dovrebbero essere pronti per l'estate prossima. Ciò dovrebbe permettere al parlamento di discuterne già durante la sessione autunnale. Anche in caso di referendum, le nuove disposizioni potrebbero entrare in vigore all'inizio del 2017.

La questione degli Stati con cui la Svizzera introdurrà lo scambio automatico di dati sarà sottoposta separatamente in un secondo tempo al parlamento, ha precisato oggi la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf durante una conferenza stampa, precisando che la Svizzera intende sottoscrivere intese con Stati economicamente per lei più importanti e che possono garantire standard giuridici solidi.

OCSE: tre forme di scambio d'informazioni - La convenzione sull'assistenza dell'OCSE e del Consiglio d'Europa prevede tre forme di scambio di informazioni: su domanda, spontaneo e automatico.

Lo scambio di informazioni su richiesta è già stato ripreso dalla Svizzera nel 2009 e integrato in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni e in varie intese riguardanti accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ha rammentato la ministra delle finanze.

In merito allo scambio spontaneo di dati fiscali, Widmer-Schlumpf ha fatto l'esempio di movimenti su conti di clienti esteri che possono dare adito ad operazioni sospette volte ad evadere il fisco o ottenere altri vantaggi fiscali. La consigliera federale ha precisato che finora 40 Stati sembrano intenzionati ad introdurre questa possibilità, ma che finora non sono ancora stati fissati i criteri. Questi ultimi dovranno essere fissati in un'ordinanza: molto dipenderà dalla prassi delle altre piazze finanziarie, ha detto la responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Ok scambio automatico, ma con riserve - In merito allo scambio automatico, che poggia sulla Convenzione OCSE e del Consiglio d'Europa, la Svizzera intende porre alcune riserve in merito all'assistenza in materia di esecuzione e alla notifica di documenti. Stando alla ministra delle finanze, "intendiamo consentire solo la notifica diretta a mezzo posta in Svizzera di documenti di autorità estere; ciò vale anche per i documenti in uscita dal nostro Paese".

Un'altra riserva riguarda l'applicabilità temporale della convenzione. Quest'ultima concerne reati fiscali intenzionali e perseguiti penalmente dopo la firma della Convenzione da parte della Svizzera nel 2013.

Concretamente, sarà possibile chiedere assistenza retroattiva per il periodo dal 2014 al 2017, data di probabile entrata in vigore dei testi di legge, ha indicato la consigliera federale del Partito borghese democratico.

Widmer-Schlumpf ha poi precisato che, di regola, la Confederazione informerà le persone interessate sul previsto scambio di informazioni e non darà seguito alle domande di verifiche fiscali in Svizzera da parte di autorità estere.

Convenzione OCSE inutile senza MCAA - Per concretizzare la convenzione, nel novembre scorso la Svizzera ha firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA), con cui s'intende fare in modo che lo standard dell'OCSE venga applicato in modo uniforme.

L'accordo, ha precisato la consigliera federale grigionese, prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo standard elaborato dall'OCSE con gli Stati del G20 per lo scambio automatico di dati. L'intesa stabilisce chi deve raccogliere quale tipo di informazioni su quali conti (Norma comune di dichiarazione).

La Svizzera è stata molto attiva su questo aspetto. "Lo standard internazionale include criteri come la reciprocità, il rispetto del principio di specialità - le informazioni scambiate devono essere utilizzate sono per fini fiscali n.d.r -, la protezione dei dati, tutti elementi importanti per noi", ha sottolineato la ministra delle finanze. Lo standard deve anche permettere l'identificazione dell'avente economicamente diritto, trust e società di sede comprese.

Dal momento che non tutte le disposizioni dell'MCAA e della Norma comune di dichiarazione sono sufficientemente dettagliate, la Confederazione intende elaborare una normativa ad hoc: la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI).

Quest'ultima dovrà disciplinare l'applicazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Essa contiene disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali, ha detto Eveline Widmer-Schlumpf.

Altro aspetto importante: per quanto riguarda i diritti di consultazione e i diritti procedurali delle persone interessate, in linea di principio varrà la legge federale sulla protezione dei dati. Tuttavia, ha sottolineato Widmer-Schlumpf, "le informazioni ottenute dall'estero sulla base dello scambio automatico potranno essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero".

Per la consigliera federale, il rapporto tra fisco e cittadino si basa sulla fiducia. Se quest'ultima viene meno, non si capisce perché il fisco debba chiudere un occhio. In questi casi le persone residenti in Svizzera non potranno appellarsi al segreto bancario.

Ats

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