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SVIZZERACasse malattia: termini e modalità per cambiare cassa

25.09.14 - 10:58
Gli assicurati possono cambiare la loro assicurazione di base per sceglierne una meno cara seguendo determinate indicazioni
Ti-Press
Casse malattia: termini e modalità per cambiare cassa
Gli assicurati possono cambiare la loro assicurazione di base per sceglierne una meno cara seguendo determinate indicazioni

BERNA - Gli assicurati hanno la possibilità di cambiare la loro assicurazione di base per sceglierne una meno cara. Devono rispettare però alcune regole e termini, indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una nota.

La disdetta deve pervenire alla cassa malati entro e non oltre il 28 novembre 2014 in orario d'ufficio. L'UFSP consiglia di inviare la disdetta per scritto mediante lettera raccomandata o posta "A-Plus" entro il 15 novembre 2014 in modo che, in caso di contestazioni, vi sia la prova che la lettera è stata effettivamente spedita.

Gli assicurati possono anche scegliere di cambiare franchigia. Se si opta per una franchigia più bassa, la richiesta scritta deve pervenire alla cassa malati entro il 28 novembre 2014. Se invece si sceglie una franchigia più alta, la comunicazione scritta deve avvenire entro il 31 dicembre 2014.

L'UFSP ricorda che, per quanto riguarda l'assicurazione di base, tutte le casse malati sono obbligate ad accogliere nuovi assicurati indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, senza riserve o periodo d'attesa. Le casse malattia non possono quindi richiedere di compilare un questionario sullo stato di salute, come avviene per le assicurazioni complementari.

"Può capitare che la nuova cassa malati non reagisca alla domanda o voglia fissare un'altra franchigia", scrive l'UFSP nel comunicato consigliando di inviare - sempre per raccomandata o posta "A-plus" - di specificare nella domanda d'adesione per l'assicurazione di base indicando la franchigia desiderata e la data d'inizio dell'assicurazione.

Quando un assicurato disdice l'assicurazione di base, la cassa malati non può costringerlo a disdire anche eventuali assicurazioni complementari, precisa ancora la nota. In caso di disdetta dell'assicurazione obbligatoria, l'assicuratore non può disdire l'assicurazione complementare, ma ha la possibilità di aumentare fino al 50% il premio.

ats

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