In sostanza, viene spiegato nella sentenza, il documento valido per l'espatrio non doveva essere rilasciato in quanto Berlusconi, "dovendo espiare una pena di un anno di reclusione, seppure sospesa, non aveva titolo a ottenere il passaporto, né potesse lasciare il territorio italiano, e quindi la sua carta d'identità doveva essere non valida ai fini dell'espatrio".
Per il Tar, "non è la semplice condanna penale che automaticamente legittima la restrizione – si legge nella sentenza - bensì una condanna penale non ancora espiata; e la ragione della limitazione non è collegata alla gravità del reato accertato (quando la pena è stata scontata) ma alla necessità per lo Stato di rendere effettiva e agevolmente eseguibile la condanna penale".