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SVIZZERARinnovo automatico? No, un mese di preavviso per i clienti

11.04.14 - 17:15
Lo prevede un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliere nazionale Mauro Poggia
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Rinnovo automatico? No, un mese di preavviso per i clienti
Lo prevede un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliere nazionale Mauro Poggia

BERNA - In caso di proroga tacita di un contratto, come sovente avviene nel settore della telefonia mobile, il prestatore di servizi dovrebbe informare il cliente della possibilità di disdetta almeno un mese prima che scada il periodo durante il quale quest'ultimo è autorizzato a farlo. È quanto prevede un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliere nazionale Mauro Poggia (MCR/GE) cui la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha dato seguito per 12 voti a 10 e 3 astenuti.

 

Per Poggia, eletto nel frattempo nel Consiglio di stato di Ginevra, negli ultimi anni le relazioni contrattuali hanno conosciuto una crescita significativa delle clausole di rinnovo tacito o automatico del contratto alla scadenza, in mancanza di una disdetta scritta, espressa da una delle parti contraenti, con un preavviso fissato nelle condizioni generali formulate dal prestatore di servizi.

 

Tale situazione, per Poggia, pone sovente il consumatore in una situazione d'inferiorità rispetto alla controparte "non potendo in alcun modo negoziare le condizioni generali del prestatore di servizi e dovendo risolversi ad accettare le condizioni di rinnovo tacito alla scadenza del contratto".

 

Succede quindi che il consumatore - specie anziani e giovani - rimanga intrappolato da questi tipi di clausole poiché non più in grado di verificare ogni data limite per la disdetta.

 

Per Poggia non si tratta di combattere il principio stesso del rinnovo tacito, ma di accordare alla parte contraente debole il diritto a essere informata.

 

Secondo Poggia, affinché il cliente possa decidere con cognizione di causa se vuole lasciare che il contratto si rinnovi automaticamente o se invece intende disdirlo, dovrà quindi ricevere un avviso che gli ricordi il suo diritto almeno un mese prima dell'ultimo giorno utile di cui dispone per disdire il contratto. Se ciò non avviene, il cliente potrà porre fine al contratto in ogni momento, senza preavviso e senza sanzione, e dovrà vedersi rimborsati gli importi corrispondenti alla parte non decorsa del contratto.

 

Ats

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