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TICINOCommissioni tutorie: autorità parentale congiunta, perizia permettendo!

07.01.13 - 14:30
Famiglie, cittadini e minori, gridano: "Aiuto!". Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri.
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Commissioni tutorie: autorità parentale congiunta, perizia permettendo!
Famiglie, cittadini e minori, gridano: "Aiuto!". Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri.

Da anni nei media ticinesi (giornali, RSI, radio, internet, ecc) leggiamo e ascoltiamo le richieste di associazioni di genitori e il grido di aiuto e di disperazione rivolto all’opinione pubblica e ai politici, oltre naturalmente alla stessa autorità tutoria cantonale e al Governo, di diversi genitori coinvolti (sia separati che conviventi). Voci che gridano nel deserto! Nulla è cambiato. La celebre Perizia Affolter di valutazione sull’organizzazione tutoria in Ticino (inserire il codice xyz12 nella rubrica "Cerca" nel sito www.papapagenonews.ch) - valutazione peritale pagata coi soldi dei contribuenti ticinesi - è rimasta purtroppo lettera morta. Il Consiglio di Stato non intende apportare i cambiamenti necessari e sperati (inserire il codice xyz14 nella rubrica "Cerca"). Di seguito un altro caso concreto.

Autorità parentale congiunta: l’accordo dei genitori per le commissioni tutorie non basta!

La prassi che verrà descritta è anche, purtroppo, in uso in altre Commissioni tutorie regionali (CTR) del Cantone. Questa che presentiamo è la vicenda di una coppia di neogenitori conviventi - svizzeri e noti seri professionisti – a cui la CTR 2 di Mendrisio ha deciso di imporre una perizia sulle capacità genitoriali per valutarne l’idoneità ad esercitare congiuntamente l’autorità parentale sul figlioletto. La CTR era composta a quel tempo dal Presidente lic. jur. R.C., dal membro permanente ad interim op. soc. M.B. e dal delegato comunale F. B.. I due neogenitori, non essendo sposati, hanno dovuto obbligatoriamente sottoporre alla CTR una convenzione in caso di futura separazione. La convenzione si discostava dall’abituale affidamento esclusivo alla madre e alimenti a carico del padre con diritti di visita di due fine settimana al mese. I due, invece, hanno dichiarato di voler esercitare sul loro figlioletto l'autorità parentale congiunta e la custodia alternata paritaria, contribuendo finanziariamente ognuno direttamente per sé ai costi generati dalla presenza del figlio.

La sola motivazione della CTR 2 per motivare la valutazione delle capacità genitoriali è stata: 'Preso atto della necessità di verificare l'idoneità dei genitori ad esercitare in comune l'autorità parentale, premessa fondamentale, assieme al consenso di entrambi i genitori, per l'attribuzione della custodia alternata sul figlio in caso di scioglimento della comunione domestica'.

Arbitrio legalizzato dell’autorità tutoria

Il ricorso inoltrato dai genitori all’autorità di vigilanza sulle tutele di Bellinzona è stato respinto dalla giurista R. e dalla capoufficio avv P.A. con le motivazioni seguenti:

'Ne discende che l'autorità tutoria deve indagare in merito alla situazione, alla personalità ed alle capacità dei genitori di assumersi congiuntamente l'autorità parentale. Se l'autorità tutoria ritiene di esperire tale indagine mediante un mandato ad un ente specializzato, è libera di farlo.'. Ai genitori le due giuriste hanno contestato che 'I genitori, pur lamentando la presunta proporzionalità della verifica, non adducono nemmeno motivi per i quali occorrerebbe rinunciarvi'. L’autorità tutoria, dunque, non è tenuta a motivare né a giustificare il perché vuole esperire una perizia o una valutazione delle capacità genitoriali dei due genitori, bensì sono i genitori a dover motivare e giustificare il perché l’autorità tutoria questa perizia o valutazione non debba farla! Nel successivo ricorso al Tribunale d’Appello - massima istanza giudiziaria cantonale – i Giudici hanno confermato la decisione dell’autorità tutoria non avendo la coppia dimostrato che lo svolgimento della valutazione sulle loro capacità genitoriali creasse loro un danno irreparabile.

La richiesta dell'autorità parentale congiunta è già prevista dalla legge se richiesta da entrambi i genitori (Codice civile art 298a cpv 1: " A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento"). Tuttavia, la giurisprudenza, permette all’autorità tutoria di ordinare - a sua discrezione e piacimento - l’acquisizione di ogni tipo di prova o valutazione psicologica a meno che i genitori o i cittadini inquisiti dimostrino che queste ultime creino loro un danno irreparabile. Detto altrimenti, visto che difficilmente si potrà dimostrare che una valutazione psicologica crei un danno irreparabile ad una persona, l’autorità tutoria potrà agire quando e come vorrà senza doversi mai giustificare. Al contrario del cittadino che deve subire in silenzio. In caso contrario il danno oltre la beffa: verrà definito "non collaborante con l’autorità" con tutte le conseguenze che ne derivano.

Quale l’insegnamento?

È opinione di molti che, sebbene giuridicamente giustificata, questa prassi consolidata di arbitraria intromissione nella vita familiare di una coppia felicemente convivente da anni, per di più con siffatte modalità e con la motivazione che 'l'autorità tutoria.... è libera di farlo', lede indubbiamente il buon senso, la logica e i diritti umani fondamentali! Purtroppo, i cittadini ticinesi sono e resteranno succubi anche in futuro del libero arbitrio dei membri delle commissioni tutorie regionali ticinesi. Assurdo accertare che i membri delle CTR, invece di sostenere le coppie di neogenitori conviventi felici, le opprimono ed esasperano al punto da spingerle a rivolgersi agli avvocati e ai tribunali per farsi omologare la loro concordata convenzione di separazione… che, tra l’altro, forse non entrerà mai in vigore. Rileviamo una volta di più lo scarso, per non dire nullo, livello di cultura giuridica sulla bigenitorialità: il minore non può e non deve perdere in una separazione uno dei due genitori! La bigenitorialità è un suo sacrosanto diritto! Quale l’insegnamento? Nel limite del possibile, cittadini alla larga dalle Commissioni tutorie regionali!

Speriamo che dalla votazione del 3 marzo prossimo sulla professionalizzazione delle CTR ci sarà qualche cambiamento, sebbene riteniamo che non siano né la percentuale del tempo di lavoro né le qualifichè professionali degli operatori delle commissioni tutorie (o meglio Autorità regionali di protezione ARP) che cambieranno la mentalità o la cultura profondamente ancorata in questi operatori, bensì la direzione e la strategia degli interventi nelle famiglie che i politici e quindi la politica familiare ticinese imporranno agli operatori e presidenti delle ARP: le famiglie vanno aiutate, sostenute o disgragate?

Contatto: info@papagenonews.ch

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