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ITALIA / SVIZZERAScudo, esentato il secondo pilastro dei frontalieri

13.03.10 - 19:06
Dalle Agenzie delle Entrate nuovi chiarimenti per gli italiani che lavorano all'estero. Non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per legge al cosiddetto "secondo pilastro svizzero"
Keystone
Scudo, esentato il secondo pilastro dei frontalieri
Dalle Agenzie delle Entrate nuovi chiarimenti per gli italiani che lavorano all'estero. Non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per legge al cosiddetto "secondo pilastro svizzero"

ROMA - Arrivano nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per gli italiani che lavorano all'estero. Con una apposita circolare pubblicata oggi, l'Agenzia si sofferma su modi e tempi per mettersi in regola col fisco, fornendo ulteriori delucidazioni rispetto a quanto già chiarito in un documento del 17 novembre scorso. Le nuove regole riguardano dipendenti pubblici, privati e pensionati.

- Dipendenti pubblici: la circolare ricorda che c'é tempo fino al 30 aprile per sanare la mancata o incompleta presentazione del modulo RW per le disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero e lì detenute al 31 dicembre 2008, e precisa che la mini sanzione (21 o 25 euro in base alla data in cui ci si mette in regola) sana soltanto le omissioni relative al modulo RW e la mancata dichiarazione degli interessi che derivano dal conto corrente estero. Le violazioni relative ad altre attività eventualmente detenute all'estero sono invece soggette alle sanzioni determinate secondo le regole ordinarie.

- Dipendenti privati e pensionati: i lavoratori frontalieri e i dipendenti di imprese private italiane, straniere o multinazionali con residenza fiscale in Italia possono fruire della mini sanzione, per le violazioni commesse fino al 2008, anche nel caso in cui non svolgano più la loro attività lavorativa all'estero e abbiano mantenuto oltre confine le proprie disponibilità. Questa sanzione "leggera" si applica anche agli ex dipendenti privati attualmente in pensione.

I tecnici delle Entrate puntualizzano che "non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, come ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero (previdenza integrativa obbligatoria per chi lavora in Svizzera)".

Foto d'apertura: Keystone

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