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CANTONERichiedenti asilo e reati sessuali, il Governo risponde

09.06.16 - 13:35
Solo un caso registrato nel 2015, quattro, fino ad ora, i casi nel 2016
tipress
Richiedenti asilo e reati sessuali, il Governo risponde
Solo un caso registrato nel 2015, quattro, fino ad ora, i casi nel 2016

BELLINZONA - «Richiedenti l'asilo sempre più protagonisti di reati a sfondo sessuale?», chiedeva Massimiliano Robbiani al Consiglio di Stato. Che risponde affermando come, nel 2015, la polizia abbia rilevato una sola infrazione per il reato di pornografia commessa da un richiedente l'asilo.

Per contestualizzare l'ampiezza del fenomeno il Governo precisa come nello stesso periodo, sempre in Ticino, siano stato conteggiati 33 casi di pornografia in totale.

Diversa la situazione nel 2016 (fino al 18 aprile). Alla polizia risultano infatti quattro infrazioni ad opera di richiedenti l'asilo per i reati di esibizionismo, molestie sessuali, coazione sessuale e violenza carnale. Viene però precisato che le ipotesi di reato per coazione sessuale e violenza carnale sono imputate a due richiedenti che hanno agito nell'ambito di un unico fatto e che uno dei due è minorenne.

Il Consiglio di Stato trova difficile rispondere alla domanda di Robbiani che, nell'interrogazione, chiedeva se «in caso di condanne o solamente di indizi di reati a sfondo sessuale», i richiedenti l'asilo fossero liberi di muoversi liberamente.

«La libertà di movimento - risponde infatti il Governo - è un diritto fondamentale di ogni individuo e può essere limitata unicamente se vi è un'esplicita base legale supportata da un preminente interesse pubblico e nel rispetto del principio di proporzionalità».

Base legale che prevede la carcerazione preventiva, durante il procedimento penale, se adempiute le condizioni. In caso di condanna, invece, il giudice può disporre la pena detentiva. Se ritenuto necessario l'autorità giudicante può pronunciare il divieto di avere contatti o di accedere a determinate aree per un periodo di 5 anni.

La Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) ha pure la facoltà di negare l'asilo al richiedente se ne sembra indegno. I richiedenti alloggiati presso i centri federali di registrazione possono inoltre essere oggetto di restrizioni di movimento in virtù dell'Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi. Come possono anche essere rifiutate, ridotte o soppresse le prestazioni di aiuto sociale al richiedente che espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico.

Dal 1 ottobre 2016, infine, entreranno in vigore le norme della Costituzione federale in materia di espulsione di stranieri che hanno commesso reati.

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