«Un deputato non deve essere tenuto a rivelare le proprie fonti»

Lo chiede un'iniziativa parlamentare sottoposta al Consiglio di Stato dall'MPS in seguito alla denuncia formulata nei confronti di Fiorenzo Dadò.
BELLINZONA - Arriva a traino dell'apertura del procedimento penale a carico di Fiorenzo Dadò - per i reati di falsità in documenti e denuncia mendace - nell'ambito dell'affaire Ermani, l'iniziativa parlamentare siglata MPS (Pronzini-Sergi).
La denuncia, lo ricordiamo, è legata alla lettera anonima e allle immagini in essa contenute, che ha fatto scattare il “caso” - o “caos” - nella magistratura ticinese che tutti ricordiamo. A gennaio 2025, il giudice, si era poi dimesso.
«Questa fattispecie, che seguirà il suo corso nelle sedi penali, ha messo però in luce un aspetto fondamentale. Un deputato al Gran Consiglio, se interpellato in merito dall’autorità penale, si vede obbligato a comunicare le proprie fonti. Evidentemente se così è, il ruolo di vigilanza sulle istituzioni di ogni singolo parlamentare viene di molto affievolito», chiosano i parlamentari Mps.
«Questa iniziativa si inserisce nella delicatissima relazione tra trasparenza e segreto. Se tutti sono d’accordo nell’affermare che un sistema totalmente segreto non è accettabile nella nostra cultura democratica, tanto che il Popolo ticinese ha adottato volutamente la legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011, un sistema dalla trasparenza totale esporrebbe le singole persone a dinamiche estranee, segnatamente a ricatti o minacce o creerebbe comunque il terreno fertile a omertà e connivenze», aggiunge il testo.
Da cui la richiesta di modifica legislativa sottoposta all'Esecutivo cantonale:
La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:
Art. 51a Obbligo di non deporre dinanzi alle autorità
1. I deputati hanno facoltà di non deporre dinanzi alle autorità in merito all’identità dell’autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.
2.Il Gran Consiglio può revocare tale facoltà.
3. Si applicano per analogia le disposizioni sulla revoca dell’immunità parlamentare.




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