Controlli antincendio: cosa dice la legge

In Ticino locali notturni e discoteche come quello della tragedia di Crans-Montana sono sottoposti a una visita obbligatoria ogni cinque anni
BELLINZONA - La tragedia di Crans-Montana sta suscitando interrogativi sulla sicurezza nei locali pubblici, non solo per quanto riguarda la località vallesana, ma anche a livello nazionale. Nonché cantonale.
La legge ticinese - Com'è la situazione ticinese? Dal 14 dicembre 2022 è in vigore la Legge sulla protezione antincendio (LPA), che «disciplina la protezione delle persone, degli animali e delle cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni». Il 6 dicembre 2023 è stato invece varato il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA), che dal 1° gennaio 2024 disciplina l'applicazione della LPA e mette nero su bianco che le prescrizioni di protezione antincendio applicabili ai sensi della legge sono quelle dichiarate vincolanti dal concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (CIOTC). In ambiti specifici sono pure applicabili le norme e le direttive emanate da associazioni professionali riconosciute dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). «In caso di contrasto fra diverse norme e direttive, fanno stato quelle che offrono il maggior grado di sicurezza».
Contolli: quando vanno fatti - Il tema caldo, alla luce anche delle dichiarazioni del sindaco di Crans-Montana, è quello dei controlli. Devono essere effettuati periodicamente ed è il Consiglio di Stato a indicare le costruzioni assoggettate all'obbligo, nonché scadenze e modalità. L'RPA indica le scadenze per le varie tipologie di costruzioni. È di dieci anni nel caso di edifici amministrativi, di locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 metri quadrati, locali di vendita con una superficie da 100 a 600 metri quadrati e locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone. Il Regolamento, in particolare, identifica in questa tipologia sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti.
Si scende invece a cinque anni nel caso di edifici destinati ad attività di alloggio che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone. In particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza, attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e allacciate. Sono elencati inoltre edifici con altezza complessiva superiore a 30 metri, edifici agricoli con un volume superiore a 3000 metri cubi, negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1200 metri quadrati, locali di vendita con una superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati, parcheggi con una superficie superiore sempre a 600 metri quadrati, esercizi artigianali e industriali, edifici scolastici, scuole dell’infanzia e strutture di custodia collettiva diurna.
I cinque anni valgono anche per i locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone e in particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili. Stesso discorso per locali notturni e discoteche. L'obbligo diventa ancora più stringente per costruzioni con locali o settori a rischio di esplosione: in questo caso si scende a due anni.
Chi deve fare i controlli - L'articolo 7 della LPA indica con chiarezza che i controlli obbligatori «devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti, i quali sono tenuti a redigere un rapporto e a segnalare al municipio gli eventuali difetti gravi che comportano un rischio di incendio non accettabile». I tecnici devono controllare che le costruzioni siano utilizzate conformemente alla destinazione d’uso, che i dispositivi tecnici e le installazioni di protezione antincendio siano operativi e certificati. È loro compito verificare che: il personale degli edifici controllati sia sensibilizzato e istruito nell’ambito antincendio; gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo vengano mantenuti in buono stato; l’eventuale materiale combustibile sia depositato a una distanza sufficiente da fonti di calore e che residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni.
Arriviamo a un punto cruciale del dibattito sul rogo presso Le Constellation: «Le vie di fuga verticali e orizzontali, le uscite di sicurezza devono essere accessibili liberamente e non adibite ad altri usi». Il tecnico deve poi assicurarsi che muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano esenti da difetti funzionali visibili, che i dispositivi di spegnimento fissi e mobili siano accessibili, pronti all'uso e funzionanti, che carburanti o altre sostanze pericolose vengano conservati secondo le prescrizioni e, infine, che veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stazionati e installati in modo conforme alle prescrizioni.
Le responsabilità dei comuni - Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri, i tecnici abilitati devono verificare sul posto. Ma, in Ticino come in Vallese, è ai comuni che spetta vigilare sull'attuazione delle procedure prevista dalla LPA. In particolare è responsabilità comunale la presa d'atto dell’attestato di conformità antincendio nell'ambito della costruzione di edifici e impianti, del certificato di collaudo ai fini del rilascio dell’autorizzazione d’uso, di controlli di legge e, «in qualità di organo responsabile della protezione antincendio, ordina l’adozione dei provvedimenti necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio».
La Commissione cantonale - Esiste una Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA), che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni ed è composta da un presidente e otto membri rappresentanti dei seguenti enti o associazioni: Associazione Svizzera d’Assicurazioni; Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio; Federazione Pompieri Ticino; Società Svizzera Specialisti per la Protezione antincendio e per la Sicurezza; Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana; Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino; comuni. Possono far parte della CCPA rappresentanti del Dipartimento del territorio e del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Fino al 2027 il suo presidente è Samuele Barenco.



