Legge sulla polizia, ricorso al Tribunale federale

Nel mirino dell'MPS diverse disposizioni, tra prelievi di DNA, sorveglianza biometrica, droni, gestione delle minacce e costi delle manifestazioni.
BELLINZONA - La revisione totale della Legge sulla polizia (LPol), approvata dal Gran Consiglio il 21 aprile e prevista in entrata in vigore il 1° gennaio del prossimo anno, approda davanti al Tribunale federale. Il 9 settembre Martino Colombo, esponente del Movimento per il socialismo (MPS), ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo l'annullamento di una decina di disposizioni e, in via preliminare, la sospensione della loro entrata in vigore.
Le norme contestate riguardano, tra l'altro, prelievi di DNA e confronto biometrico dei volti, gestione cantonale delle minacce, misure antiviolenza applicate alle manifestazioni, ricerca automatizzata di veicoli, impiego di droni, scambio di dati con l'Ufficio della migrazione e addebito dei costi di polizia agli organizzatori di manifestazioni ideali. Secondo il MPS, senza effetto sospensivo banche dati e dispositivi di sorveglianza potrebbero entrare in funzione prima della decisione del Tribunale federale, creando una situazione difficilmente reversibile.
Al centro delle contestazioni figurano i principi della densità normativa e della proporzionalità previsti dall'articolo 36 della Costituzione. Secondo il ricorso, quando lo Stato limita un diritto fondamentale la legge deve stabilire in modo chiaro e prevedibile chi può essere interessato, a quali condizioni, attraverso quali strumenti, per quanto tempo e con quali garanzie. Le misure devono inoltre essere idonee, necessarie e ragionevoli rispetto allo scopo di interesse pubblico perseguito.
Una parte rilevante del ricorso riguarda gli articoli 26-29 sulla gestione cantonale delle minacce. Le disposizioni permettono alla Polizia cantonale di raccogliere ed elaborare dati relativi a una persona, inserirli in una banca dati dedicata e comunicarli ad autorità e privati anche in assenza di un reato. La valutazione può partire da comportamenti o intenzioni che «lascino presupporre» una predisposizione a commettere violenza e a mettere gravemente a rischio l'integrità fisica, psichica, sessuale «o sociale» di terzi. La casistica comprende, tra gli altri ambiti, violenza domestica, stalking, minacce, radicalizzazione religiosa, estremismo violento, comportamenti violenti legati a disturbi mentali e molestie sessuali.
Il MPS contesta in particolare la possibilità di trattare dati meritevoli di particolare protezione, comprese opinioni e attività politiche, sindacali e religiose, informazioni sulla sfera intima e sulla salute psichica. Secondo il ricorso, la legge non definisce gli strumenti a disposizione dell'autorità e affida alla polizia la valutazione della minaccia e degli elementi raccolti, senza autorizzazione o controllo da parte di un'autorità indipendente e senza un riesame periodico del rischio.
Un altro punto riguarda l'articolo 80 capoverso 3 lettera b, che consente di mettere a carico degli organizzatori i costi dell'impiego della polizia per manifestazioni «a scopo parzialmente o integralmente ideale», comprese quelle politiche, sindacali o religiose. Il MPS osserva che la disposizione non condiziona l'addebito alla presenza di violenze, a una colpa o alla violazione delle condizioni dell'autorizzazione, non stabilisce un tetto massimo o criteri di ripartizione e lascia alla polizia la facoltà di fatturare i costi o rinunciarvi.
Secondo il movimento, garantire la sicurezza sul suolo pubblico è un compito dello Stato e addebitare i relativi costi a chi esercita un diritto fondamentale rischia di far dipendere il diritto di manifestare dalle disponibilità finanziarie degli organizzatori. Il MPS richiama a questo proposito il presidio contro la presenza di Roberto Vannacci a Mendrisio, dopo il quale il Municipio aveva fatturato al movimento il servizio di gestione del traffico. Il MPS aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato; dopo la revoca della fattura da parte del Comune e la richiesta di stralcio della causa, il movimento aveva chiesto una decisione di merito richiamandosi al diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 13 della CEDU.
Tra le altre disposizioni impugnate, l'articolo 19 permette prelievi di DNA e il confronto biometrico dei volti con la banca dati federale AFIS al di fuori di un procedimento penale; l'articolo 25 consente la traduzione coatta al posto di polizia e l'«interrogatorio» su fatti che non costituiscono reato; l'articolo 32 estende ad altre manifestazioni misure concepite contro la violenza negli stadi, come divieti d'accesso, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo, con ricorsi privi di effetto sospensivo.
Gli articoli 38 e 39 autorizzano invece la registrazione automatizzata di targhe, luoghi e orari di passaggio, mentre l'articolo 40 ammette l'impiego di droni in grado di identificare i partecipanti alle manifestazioni. L'articolo 45 prevede infine uno scambio spontaneo e sistematico di dati, anche sensibili, con l'Ufficio della migrazione in assenza di un sospetto di reato. Per gli articoli 19, 25 e 45 il ricorso sostiene inoltre l'esistenza di un contrasto con il diritto federale.
«In discussione non è la struttura del corpo di polizia, che il ricorso non tocca, ma il perimetro entro cui lo Stato può sorvegliare, schedare e limitare preventivamente la libertà delle persone», sostiene il MPS. «Una legge che consente di schedare le opinioni politiche di chi non ha commesso alcun reato, di filmare dall'alto chi manifesta e di presentare il conto a chi organizza un corteo non colpisce solo il MPS: colpisce chiunque voglia esercitare i propri diritti politici».



