Cerca e trova immobili

CANTONEAsilanti nella caserma di Losone, dubbi sulla legalità

09.10.13 - 15:52
Asilanti nella caserma di Losone, dubbi sulla legalità

BELLINZONA - In merito alla decisione della Confederazione di installare un certo numero di asilanti nell’ex Caserma di Losone, Michele Guerra della Lega pone interrogativi al Consiglio di Stato per verificare la legalità della procedura.

I dubbi espressi nell'interrogazione:

 

1.Corrisponde totalmente al vero che la Confederazione ha deciso di installare asilanti nell’ex Caserma di Losone, nei termini esatti espressi dai media negli ultimi giorni? Se sì, in quale numero? Quale è l’autorità decidente (Consiglio federale, Dipartimento, ufficio, ecc.)?

 

2.L’ex Caserma militare è una zona militare. Ciò significa che è retta da un piano militare secondo gli art. 126 LM e segg. L’installazione di asilanti manifestamente non è destinata alla difesa nazionale e non ha uno scopo militare. Perché non si è proceduto alla procedura di modifica del piano mediante procedura ordinaria oppure con una domanda di costruzione cantonale?

 

3.A tutela della legalità alcune parti si richiamano al nuovo art. 26a LASI (legge sull'asilo; cosiddetto articolo per la Caserma di Losone) che recita

1 Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:

a i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;

b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;

c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;

d. le costruzioni mobiliari.

 

3 Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio. Quali sono i provvedimenti edilizi che dovrebbero essere adottati? La Confederazione li ha comunicati al Cantone e al Comune di Losone? Ammonta a quanti milioni di franchi l’opera?

 

4.L’art. 26a LASI sembrerebbe introdurre una sorta di autorizzazione federale che “disattiva” le licenze edilizie cantonali e comunali. Le autorità federali devono comunque accertare i fatti d’ufficio (art. 12 PA), applicare le disposizioni di legge d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e garantire il diritto di essere sentito delle persone potenzialmente lese impartendo un termine o con una pubblicazione (art. 30 e 30a PA).

L’installazione degli asilanti è un nuovo impianto secondo la LPAmb e comporta quali ripercussioni dal profilo delle immissioni (foniche, luminose, ideali, ecc.) e della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)?

Si è proceduto a un esame, una verifica o una perizia? Anche rispetto alla conformità di zona delle zone circostanti?

I limiti di legge federale di giorno e di notte sono rispettati?

La Confederazione ha sentito le parti? E le possibili persone lese?

 

5.A norma degli art. 34 LPT, 56 e 57 LPAmb e 130 cpv. 2 LM il Cantone e il Comune hanno un diritto di ricorso speciale al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale. Essi possono comunque anche avvalersi a condizioni dell’art. 89 LTF. Il Consiglio di Stato a tutela dei propri cittadini non ritiene (dal momento che la procedura è gratis; art. 63 cpv. 2 PA e 66 cpv. 4 LTF) che lo Stato del Cantone Ticino debba ricorrere fino al Tribunale federale contro l’installazione degli asilanti nell’ex Caserma di Losone?

 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE