Il Consiglio di Stato invita i Municipi a non dare seguito all’iniziativa per la modifica del contributo comunale versato al Cantone. Cinque deputati hanno depositato un’interrogazione
BELLINZONA - Lo scorso 1. novembre è stata depositata una domanda di iniziativa legislativa denominata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”. Iniziativisti sono i Comuni di Canobbio, Melide e Vernate e l’obiettivo è lo stralcio del contributo comunale annuo di 25 milioni di franchi in favore del Cantone. Per la riuscita dell’iniziativa - ovvero affinché il Gran Consiglio e, se del caso, in seguito il popolo possano esprimersi - un quinto dei Consigli comunali devono entro le festività natalizie aderire alla presentazione.
Negli scorsi giorni il Consiglio di Stato ha trasmesso una presa di posizione a tutti i Municipi ticinesi in cui in sostanza li invita a «non dar seguito all’iniziativa» in quanto «rappresenta una chiara forzatura dei rapporti fra i due livelli istituzionali». Per il Governo, infatti, «sostenerla creerebbe ulteriore instabilità e confusione, portando pregiudizio sia all'interesse cantonale che a quello comunale» e «creerebbe pregiudizi al progetto di riforma istituzionale in corso Ticino 2020».
Una reazione che non è piaciuta ad alcuni deputati, che hanno presentato un’interrogazione giudicando l’intervento del Governo come «un’indebita ingerenza».
Ancora prima della lettera indirizzata ai Municipi, sarebbe intervenuta la Sezione degli enti locali (SEL) che, interpellata sull’iniziativa in oggetto, ha comunicato che la Legge sull’esercizio dei diritti politici LEDP «non prevede un obbligo tassativo di investire il Legislativo dell’oggetto, qualora il Municipio non ritenesse opportuna una condivisione dell’iniziativa da parte del Comune» e che «la scelta in tal senso rientra nel margine di decisione politica dell’Esecutivo» con la conseguenza che, in caso di mancata presentazione del messaggio municipale, il Consiglio comunale non è messo in condizione di potersi pronunciare, e di esercitare la propria competenza decisionale.
Maurizio Agustoni (PPD), Franco Celio (PLR), Felice Campana (Lega), Gianrico Corti (PS) e Tiziano Galeazzi (UDC) si rivolgono al Governo definendo gli interventi di SEL e dello stesso Consiglio di Stato «una indebita e grave ingerenza nel processo decisionale di competenza dei Comuni, e in generale nel processo istituzionale stabilito dalla legge che regola l’esercizio dei diritti politici».
Le domande dell'interrogazione:
1. Come giustifica l’agire della Sezione degli enti locali (SEL) ? Non ritiene in particolare che, al di là anche delle ragioni da questa sostenute (peraltro non fondate su norme di legge o altri riferimenti a materiali legislativi o della prassi), quella che è l’autorità di vigilanza sui Comuni, che dovrebbe in primis promuovere il corretto esercizio dei diritti e delle competenze attribuiti dalla legge ai Legislativi comunali, avrebbe ad ogni modo dovuto invitare i Municipi a sottoporre ai propri Consigli comunali la domanda di adesione alla presentazione dell’iniziativa, se del caso formulando il proprio preavviso (positivo o negativo)?
2. Non ritiene, inoltre, che, esprimendo il citato parere, la SEL abbia violato la norma di legge che esclude espressamente la delega decisionale al Municipio sullo specifico oggetto della presentazione di un’iniziativa (mentre la permette per contro per il referendum comunale) ? Infatti, nella misura in cui il Municipio decide di non sottoporre l’oggetto al proprio Consiglio comunale, esso preclude di fatto a questo di esprimersi, e esercita quindi di fatto un potere di delega, che non ha, e che è anzi stato volutamente escluso dal Legislatore cantonale in sede di dibattito sull’adozione della LEDP.
3. A maggior ragione ancora poiché il Cantone è parte direttamente interessata all’oggetto dell’iniziativa, non ritiene che i citati interventi, ed in particolare il suo scritto ai Municipi sopra citato, costituiscano una indebita e grave ingerenza nel processo decisionale di competenza dei Comuni, e in generale nel processo istituzionale stabilito dalla legge, che - va ricordato - regola l’ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI?
4. Come giustifica inoltre questa sua ingerenza alla luce dei principi, assai restrittivi, applicabili in materia di interventi in campagne pre-votazioni, e ancor più rigorosi nella fase precedente della raccolta delle firme risp. delle adesioni all’iniziativa ? Infatti, come precisato in un parere (del 29.12.2000) del suo stesso Consulente giuridico (RDAT I-2001), - se già, “in linea di principio, gli interventi attivi di un'autorità nella campagna che precede una votazione nell'ambito della sua sfera di competenze [e in questa fase nemmeno lo è] sono consentiti soltanto a titolo eccezionale e a condizioni peraltro restrittive” e “questi interventi non debbono costituire la regola e possono essere ammessi quando sono indispensabili per controbattere apodittiche affermazioni di principio dei comitati referendari e ristabilire in tal modo un certo equilibrio nel processo di formazione della volontà popolare” - dall’altra parte “... l'autorità esecutiva ... in linea di principio, ... può procedere ad un'informazione supplementare o rettificativa in qualsiasi momento, [solo] dopo la convocazione degli elettori alle urne e l'invio del materiale di voto, che coincidono in genere con l'apertura della campagna”.