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CANTONE«Premiamo i proprietari delle case secondarie»

16.12.17 - 18:53
Proposta al Governo un'iniziativa parlamentare generica volta a modificare l'articolo 21 della legge sul Turismo
«Premiamo i proprietari delle case secondarie»
Proposta al Governo un'iniziativa parlamentare generica volta a modificare l'articolo 21 della legge sul Turismo

BELLINZONA - «Le case secondarie e i rustici, specialmente nelle nostre valli, sono si un luogo di riposo e di svago dove il proprietario va a ricaricarsi come se fosse in vacanza ma in realtà per la maggior parte dei proprietari si trasforma in un impegno costante alla manutenzione del territorio e del paesaggio quindi far pagare una tassa forfettaria per posto letto è ormai anacronistico». È con questa premessa che Fabio Badasci (LdT) scrive al Governo, tramite un'iniziativa parlamentare elaborata, chiededo una modifica dell'articolo 21 della legge sul Turismo. «Oggi - aggiunge - molti proprietari di case secondarie mettono a disposizione il proprio alloggio nei periodi in cui loro non ne usufruiscono e quindi pagano già la tassa di soggiorno per i giorni e per il numero di persone che lo occupano».

Di seguito la proposta di modifica della legge sul Turismo, articolo 21.

L’esonero dell’obbligo del pagamento forfettario va a favore dei proprietari che usufruiscono personalmente della propria casa secondaria ma rimane per chi affitta annualmente o almeno per 3 mesi il proprio alloggio a terzi con il sistema forfettario per letto.

Legge sul turismo (LTur) (del 25 giugno 2014)

Tassa di soggiorno

Art. 21 1La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione.

2Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

3I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

4L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

Per questi motivi, con la presente iniziativa parlamentare elaborata, si chiede al Lodevole Consiglio di Stato di rivedere la legge ed il relativo regolamento d’applicazione al fine di premiare i tanti proprietari di case secondarie che con impegno e fatica gestiscono il nostro territorio.

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