L'iniziativa parlamentare potrebbe portare ricavi per 250 milioni di franchi
BELLINZONA - «La situazione finanziaria del Cantone non è pesante come si vuol far credere». A ribadirlo è il Partito Comunista che, schierandosi contro alla «politica delle “casse vuote”», rilancia il tema della «Tassa dei milionari», sostenendo sia arrivato il momento di applicare la «presunta simmetria dei sacrifici» anche sulla fascia di popolazione più benestante.
La “tassa” in questione riguarderebbe 9012 persone fisiche, ovvero il 3,68% della popolazione ticinese, detentrice di quasi il 60% dell’intera ricchezza cantonale. «Se l’iniziativa parlamentare venisse accolta - spiega il PC in un comunicato - il ricavo per il Ticino si potrebbe quantificare in circa 250 milioni di franchi».
L'iniziativa parlamentare
Per un contributo patrimoniale di solidarietà
Nell’ottica di risanare le casse pubbliche, arginare la divaricazione sociale presente nel nostro Paese ed evitare misure di austerità che, soprattutto in un periodo di crisi economica e di difficoltà sociale, colpiscono i ceti popolari, il Cantone si dota di una legge patrimoniale di solidarietà, attraverso la quale percepire una contribuzione limitata nel tempo dalle persone fisiche la cui sostanza supera il milione di franchi.
Essa viene così formulata:
Art. 1) Il Cantone percepisce un contributo straordinario sulla sostanza delle persone fisiche superiore a un milione di franchi.
Art. 2) Il contributo è prelevato per categorie in base alle seguenti aliquote:
da Fr. 1’000’001.-- a Fr. 1’100’000.-- 0,1%
da Fr. 1’100’001.-- a Fr. 1’200’000.-- 0,2%
da Fr. 1’200’001.-- a Fr. 1’300’000.-- 0,3%
da Fr. 1’300’001.-- a Fr. 1’400’000.-- 0,4%
da Fr. 1’400’001.-- a Fr. 1’500’000.-- 0,5%
da Fr. 1’500’001.-- a Fr. 1’600’000.-- 0,6%
da Fr. 1’600’001.-- a Fr. 1’700’000.-- 0,7%
da Fr. 1’700’001.-- a Fr. 1’800’000.-- 0,8%
da Fr. 1’800’001.-- a Fr. 2’000’000.-- 0,9%
a partire da Fr. 2’000’000.-- 1,0%
Art. 3) Riservate le precedenti disposizioni, il contributo è prelevato conformemente alla Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).
Art. 4) Il contributo è prelevato per un periodo di quattro anni a partire dall’anno che segue l’accettazione dell’iniziativa.