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CANTONEDimora negata a un'italiana. Bacchettato il Cantone

08.06.21 - 08:02
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di una donna cui non era stato rinnovato il permesso di dimora
Tipress
Di tutti i colori.
Di tutti i colori.
Dimora negata a un'italiana. Bacchettato il Cantone
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di una donna cui non era stato rinnovato il permesso di dimora
Il fatto che la cittadina straniera percepisse anche una prestazione assistenziale non è motivo sufficiente, visto che la ricorrente in Ticino ha svolto e svolge dei lavori per cercare di mantenersi.

BELLINZONA - Percepire prestazioni assistenziali dallo Stato non è motivo sufficiente per vedersi negare il permesso di dimora. Con una sentenza che ribalta una decisione della Sezione cantonale della popolazione il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una cittadina italiana.

Cameriera, portinaia e donna delle pulizie - La ricorrente aveva ottenuto nel 2011 un permesso di dimora per lavorare come dipendente in un esercizio pubblico del Mendrisiotto. Dopo aver perso il lavoro si era vista negare le indennità di disoccupazione a causa dell’insufficiente periodo contributivo, ma dal gennaio 2013 ha iniziato a percepire l’assistenza. Negli anni successivi ha quindi svolto lavori a tempo parziale, come custode e portinaia per due immobili, e su chiamata nel ramo delle pulizie.

Il foglio di via - Sulla base della sua precaria situazione economica, la cittadina italiana si è vista negare dal Dipartimento delle istituzioni la domanda di permesso di domicilio e, nel contempo, il rinnovo del permesso di dimora, con un termine per lasciare la Svizzera.

La svista del Tram - Ma il Tribunale federale ha dato ragione alla donna. In particolare smentendo le autorità ticinesi e il Tribunale amministrativo (Tram). È vero, dicono i giudici federali, che l’Accordo di libera circolazione subordina la concessione rispettivamente il mantenimento di un permesso di dimora al fatto di disporre di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all’assistenza sociale. Ma, come si legge nella sentenza datata 20 maggio 2021, «ciò di cui non si avvede il Tram è che l’art. 24 allegato I ALC riguarda soltanto le persone che intendono soggiornare in Svizzera senza esercitare un’attività lucrativa». Non sarebbe questo il caso, per cui l’incarto è rinviato al Tram per un nuovo giudizio.

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