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CANTONEGli oneri sociali percepiti da Varano restano un mistero

07.02.20 - 13:05
Il Consiglio di Stato risponde dopo cinque anni all’interrogazione di Robbiani. Ma c’è la protezione dei dati
Keystone - foto d'archivio
Gli oneri sociali percepiti da Varano restano un mistero
Il Consiglio di Stato risponde dopo cinque anni all’interrogazione di Robbiani. Ma c’è la protezione dei dati

BELLINZONA - Era stato soprannominato il re delle bionde perché contrabbandava sigarette in Italia e in Europa, importandole illecitamente dal Medio Oriente e dal Brasile. Nel dicembre 2014 quello che fino all’anno precedente era stato tra i 10 latitanti più pericolosi d'Italia, si è costituito. Michele Antonio Varano, calabrese di Centrache (Catanzaro), da tempo viveva in Ticino. Aveva richiesto e ottenuto l'assistenza sociale. Ai tempi "Il Quotidiano" aveva parlato di 60mila franchi in tre anni.

Un caso che aveva fatto molto scalpore qui e oltreconfine. E per il quale Massimiliano Robbiani, il 5 dicembre 2014, aveva inoltrato un’interrogazione. Il leghista voleva i numeri. Puntava a capire quanti soldi il boss delle bionde aveva incassato dal Ticino.

La risposta del Cantone è arrivata due giorni fa. Ma di numeri nemmeno l’ombra. «Il Consiglio di Stato non può rispondere alla domanda, tenuto conto del segreto d’ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati».

L’occasione dell’interrogazione viene sfruttata anche per ricordare che non viene fatta distinzione circa la cittadinanza nella concessione dell’assistenza. Sono previste tre istanze di verifica interne all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento: all’inoltro della domanda, in collaborazione con i partner interni ed esterni all’Amministrazione vengono accertate le informazioni; al momento del rinnovo si verifica se la situazione del richiedente è mutata; in seguito a segnalazioni esterne possono essere avviati ulteriori accertamenti. «Non sempre il percepimento di aiuti sociali costituisce di per sé un motivo di revoca del permesso di soggiorno».

La concessione dell’assistenza è un calcolo finanziario «che non dipende da precedenti penali», conclude il Consiglio di Stato. Robbiani si domandava infatti se agli stranieri venisse richiesta una copia del casellario giudiziale nel momento della richiesta. «Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato è personalmente colpevole del suo statuto».

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