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CANTONEFrontaliera licenziata, è legale la gogna mediatica?

03.12.18 - 17:15
Il Codice civile e il Consiglio svizzero della stampa fanno riferimento alla tutela della personalità che potrebbe, in questo caso, non essere stata rispettata
Frontaliera licenziata, è legale la gogna mediatica?
Il Codice civile e il Consiglio svizzero della stampa fanno riferimento alla tutela della personalità che potrebbe, in questo caso, non essere stata rispettata

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Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

LUGANO - Per qualche ora il nome e cognome di una sconosciuta, il suo volto e persino la ditta presso cui lavorava sono stati dati in pasto al popolo del web da alcuni portali online per un video postato su Instagram. Un video, va detto, figlio di una scarsa lungimiranza visto che la ragazza, frontaliera, nei pochi secondi del "live" insultava la polizia svizzera per una multa. 

Gogna mediatica e licenziamento - Il caso ha subito diviso la rete. In molti hanno ritenuto giustificata la pubblica gogna e il licenziamento, arrivato per direttissima dalla ditta ticinese che l'aveva assunta. Ma c'è pure chi si è domandato se sia stato corretto non solo toglierle il lavoro, ma anche non tutelarne l'immagine rendendo pubblica la sua identità. 

Protezione della personalità - D'altra parte quello della protezione della personalità è un argomento complesso, che la stessa giurisprudenza tratta con delicatezza: «Sia il codice civile che il Consiglio svizzero della stampa hanno posto dei paletti quando si tratta di menzionare l'identità di una persona in un articolo», ci spiega l'avvocato Mattia Tonella. 

Non solo il nome, ma anche la foto - Non soltanto la pubblicazione di un nome e cognome, ma anche solo la fotografia può comportare una violazione della legge: «La foto - sottolinea l'avvocato - è un'espressione del diritto della personalità, protetto dal codice civile».

Il problema dei social... - In questa precisa circostanza entra però in gioco la componente dei social. Di fatto la ragazza ha reso più o meno pubblico il video che poi è stato "rubato" e ampiamente diffuso tramite, appunto, portali e altri canali in rete: «Va anche detto, ma certamente è una cosa che andrebbe verificata, che il suo profilo era privato. Certo è che con 2000 follower, un mucchio di gente, doveva immaginare che qualcuno avrebbe potuto portare al di fuori della sua cerchia i contenuti postati. Esprimersi, in questa circostanza, non è semplice».

...e dei blog - Infine è pure vero che alcune informazioni sulla ragazza (ad esempio il suo luogo di lavoro), sarebbero emerse solo tramite alcuni commenti agli articoli redatti e messi online. Insomma, in mezzo a una miriade di insulti, sono presto arrivati anche gli elementi mancanti per completare in fretta il quadretto: «In questo caso c'è giurisprudenza che dice che chi mette in piedi un blog deve anche monitorarlo e se il caso intervenire con la censura», conclude l’avvocato.

Sulla protezione della personalità il Consiglio svizzero della stampa precisa che la menzione dei nomi e/o l’identificazione della persona è lecita:

- se, in rapporto all’oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;
- se la persona è comunemente nota all’opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
- se riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella società, e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
- se la menzione del nome è necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi;
- se la menzione del nome o l’identificazione è in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente.

Insomma, se l’interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull’interesse del pubblico all’identificazione, il giornalista deve rinunciare alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che la consentano a estranei.

L'articolo 281B del Codice civile, sulla protezione della personalità è chiaro: Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.  La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

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