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CANTONEAccolti i ricorsi della COMCO contro la LIA, le spiegazioni del Tram

06.03.18 - 10:38
Esclusa la presenza di un interesse pubblico preponderante
tipress
Accolti i ricorsi della COMCO contro la LIA, le spiegazioni del Tram
Esclusa la presenza di un interesse pubblico preponderante

BERNA - Il 27 febbraio 2018 il Tribunale amministrativo cantonale ticinese ha accolto due ricorsi della COMCO riguardanti l’iscrizione all’Albo LIA. Le sentenze affermano che i requisiti posti dalla LIA per gli offerenti extracantonali violano la Legge federale sul mercato interno (LMI).

I ricorsi presentati dalla COMCO, che costituiscono dei precedenti giurisprudenziali, riguardano delle imprese artigianali della svizzera centrale.

La LIA prevede un complesso sistema di inscrizione per poter esercitare un’attività lucrativa nel Canton Ticino. Per iscriversi è necessario presentare una copiosa documentazione e dei certificati (come l’estratto del Registro di commercio, il casellario giudiziale, l’estratto delle esecuzioni, l’attestato di assicurazione oltre che i certificati di diplomi, i titoli di studio e le referenze).

La Legge sul mercato interno stabilisce il principio secondo il quale chi esercita legittimamente un’attività lucrativa nel luogo di origine possa esercitare la sua attività anche in altri cantoni. Il tribunale amministrativo cantonale ticinese ha ritenuto che i requisiti posti dalla LIA costituiscono delle restrizioni al libero accesso al mercato. Il Tribunale amministrativo cantonale ticinese ha inoltre esaminato se tali restrizioni all’accesso al mercato potevano essere considerati ammissibili sulla base dell’interesse pubblico preponderante previsto dalla LMI. Dopo aver analizzato dei criteri come la qualità dei lavori o la sicurezza dei lavoratori ha escluso la presenza di un interesse pubblico preponderante. Infine, i requisiti stabiliti dalla LIA violano l’esigenza di una procedura semplice, rapida e gratuita posta dalla LMI. Il Tribunale amministrativo cantonale ticinese ha confermato gli argomenti sollevati dalla COMCO nei suoi ricorsi. La sentenza del Tribunale amministrativo cantonale può essere impugnata nel termine di 30 giorni davanti al Tribunale federale. Una volta cresciute in giudicato, le imprese artigianali di altri cantoni potranno appellarsi direttamente a queste decisioni. Secondo quanto giudicato dalla COMCO e dal Tribunale amministrativo cantonale, l’iscrizione all’albo stabilita dalla LIA a carico delle imprese extracantonali è contraria alla Legge sul mercato interno e viola il diritto federale. La COMCO oltre ad applicare la Legge sui cartelli, è competente per sorvegliare il rispetto della legge sul mercato interno (LMI). La COMCO può interporre ricorso per far accertare se una decisione limita in modo inammissibile l’accesso al mercato. La LMI garantisce l’accesso libero e non discriminato al mercato a livello intercantonale.

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