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CANTONERiforma fiscale, le modifiche in vigore dal 1° gennaio

08.01.18 - 11:58
Misure necessarie per rispettare il principio di non retroattività delle disposizioni che contengono aggravi per il contribuente
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Riforma fiscale, le modifiche in vigore dal 1° gennaio
Misure necessarie per rispettare il principio di non retroattività delle disposizioni che contengono aggravi per il contribuente

BELLINZONA - Nell’ambito della Riforma cantonale fiscale e sociale, approvata dal Parlamento nel corso delle sessioni di novembre/dicembre 2017, le disposizioni che contengono un aggravio fiscale per il contribuente, in particolare l’inasprimento dell’imposizione parziale dei dividendi e la limitazione dell’esonero dal pagamento dell’imposta minima alle sole società start-up, sono entrate in vigore già a partire dal 1. gennaio 2018, essendo per queste ultime ormai scaduto infruttuoso il termine di referendum.

Una misura necessaria - spiega in una nota il Dipartimento delle finanze e dell’economia - al fine di ottemperare al principio di non retroattività delle leggi, il quale prevede che nessuna norma fiscale possa essere messa in vigore nel corso di un anno e poi applicata retroattivamente se essa è a discapito dei contribuenti. Le altre norme relative alla parte fiscale della Riforma, che non comportano alcun aggravio per i contribuenti, potranno - a dipendenza dell’esito di eventuali referendum o ricorsi - entrare in vigore in una fase successiva anche con effetto retroattivo al 1. gennaio.

Altre novità - Nel corso del 2017 sono state inoltre approvate altre misure legislative, tra le quali gli adeguamenti della legge tributaria sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, la determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni il cui valore di stima non è ancora stato aggiornato e l’abrogazione della legislazione cantonale in merito alle riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali.

eDossier: ci siamo - Nel 2018, è inoltre prevista la concretizzazione del progetto eDossier: a partire da quest’anno il contribuente avrà infatti la possibilità di inviare elettronicamente la propria dichiarazione fiscale 2017 e gli eventuali giustificativi allegati.

Novità legislative nel dettaglio:

    • Adeguamenti della legge tributaria alla Legge federale del 20 marzo 2015
      sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali -Introduzione nella Legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito: LT) di un nuovo
      articolo 74a, il quale prevede che gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopiideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e se sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi. Il predetto articolo rispecchia nei suoi contenuti il nuovo articolo 66a della Legge federale sull’imposta diretta (di seguito: LIFD), che entrerà anch’essa in vigore il 1. gennaio 2018. Si tratta di un limite di esenzione, superato il quale l’intero utile sarà assoggettato all’imposta sugli utili federale e cantonale.
    • Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale - Nuova sistematica di legge della LT che permette un’estensione dell’applicazione delle norme generali del Codice penale non solo ai delitti fiscali (art. 273 LT), come sino ad ora, ma anche alle contravvenzioni fiscali.
    • Determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni il cui valore di stima non è ancora stato aggiornato - Introduzione di un nuovo art. 42 cpv. 1 bis e modifica degli artt. 86 cpv. 1 e 158 cpv. 1 LT, i quali prevedono l’imposizione a titolo di sostanza di una parte dei mezzi del contribuente, o ricevuti da terzi, investiti in una costruzione, un ampliamento o in una ristrutturazione avente carattere di miglioria, quando il valore di stima dell’immobile non è ancora stato aggiornato. Alla stima ufficiale non ancora aggiornata viene aggiunto un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, ampliamento o ristrutturazione.
    • Abrogazione della legislazione cantonale in merito alle riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali - Fa seguito a quella delle corrispettive leggi e ordinanze a livello federale.
    • Altri adeguamenti di minore rilevanza - 1) Calcolo della perenzione del diritto di avviare una procedura di recupero di imposta per gli utili immobiliari (art. 237 cpv. 1 e 3 LT); 2) Disposizioni relative all’approvvigionamento economico del Paese (nuovi art. 28 cpv. 3 e 72 cpv. 3 LT); 3) Disposizione transitoria introdotta nella Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 (art. 22 a della predetta legge).
    • Tassi di interesse remunerativi per l’anno fiscale 2018 - I tassi di interesse rimangono invariati per l’anno fiscale 2018. Al riguardo si rimanda a alla tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018.
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