Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato le aperture straordinarie dei negozi nel periodo pre-natalizio. I diritti dei dipendenti
BELLINZONA - Le feste di fine anno si avvicinano e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) informa, attraverso una nota, di avere autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2016 nei seguenti giorni:
- mercoledì 7 dicembre, apertura fino alle ore 21.00
- giovedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 11 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 18 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- sabato 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00
- sabato 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00
Il DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate:
Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 11 e/o 18 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.
Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL
Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 11 e/o 18 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.
Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1
Durante l’occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.
Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero. Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.
Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1
Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).
Occupazione di giovani – art. 31 LL
I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 11 e 18 dicembre.