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TICINODecreto per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici

06.09.12 - 09:28
Decreto per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha approvato il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016.

 

La richiesta finanziaria resta invariata e ammonta a 2 milioni di franchi per il periodo di 4 anni.

 

È da sette lustri che nel Cantone Ticino viene sostenuto il recupero di rustici meritevoli di conservazione al fine di essere locati come alloggi turistici nelle zone discoste del paese. Ad oggi sono stati varati quattro decreti (nel 1977, 1988, 2000 e 2008), ognuno con condizioni di sussidio diverse, ma tutti con lo scopo di:

- aumentare la capacità ricettiva e di conseguenza incrementare il turismo di soggiorno;

- creare possibilità di reddito complementare;

- agevolare il mantenimento della proprietà;

- salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale tradizionale.

 

Nello scorso quadriennio il Decreto è stato utilizzato solo parzialmente, anche perché, a partire dal 1. gennaio 2009, per l’Autorità cantonale non è più stato possibile concedere autorizzazioni per il cambiamento di destinazione per gli edifici situati fuori zona edificabile, in attesa del definitivo consolidamento del PUC-PEIP.

 

Malgrado ciò, e nel frattempo superato questo ostacolo, lo strumento rimane tuttora valido. Con il nuovo Decreto, in base a un sondaggio effettuato presso gli Enti turistici locali e l’ETT, vengono introdotti dei cambiamenti.

 

Estensione del campo d’applicazione a tutto il Cantone e del numero degli oggetti sussidiabili per richiedente limitatamente ai domiciliati nel Cantone - Fino ad oggi il campo di applicazione dei Decreti a favore del recupero di rustici da locare quali alloggi turistici era limitato a una lista di Comuni siti nelle regioni periferiche. Dall’indagine conoscitiva fatta presso gli Enti turistici è emersa la necessità di allargare il perimetro di applicazione anche ad altri comprensori fino ad oggi esclusi.

 

Alla luce della volontà di incentrare il Decreto sull’aspetto turistico e, al fine di incrementare l’uso dello strumento, appare coerente rinunciare a definire un perimetro di applicazione, concentrando i criteri di selezione delle richieste di sussidio sulla qualità dell’oggetto che dovrà essere messo sul mercato turistico. Rispetto alla situazione attuale, con il nuovo Decreto viene inoltre tolto il vincolo che limitava il numero di rustici sussidiabile per richiedente.

 

Estensione dell’accessibilità dei 15 minuti dalla stazione di arrivo di impianti a fune - Fino ad oggi il rustico da recuperare e potenzialmente atto a beneficiare del sussidio cantonale doveva essere accessibile convenientemente e situarsi a una distanza massima di 15 minuti a piedi dall’ultimo punto stradale raggiungibile con normali mezzi di trasporto su strada. Nell’intento di stimolare il ripristino di rustici per incentivare sostanzialmente l’uso turistico, appare necessario aprire questa condizione alle stazioni di arrivo degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale, fino ad oggi esclusi.

 

Estensione ad almeno 8 mesi dell’obbligo di locazione annuale e restrizione a 12 anni dell’obbligo di messa a disposizione - Dall’indagine effettuata presso gli Enti turistici locali e l’ETT è emerso chiaramente che vincolare l’aiuto cantonale a mettere a disposizione l’oggetto recuperato durante almeno 5 mesi nella stagione turistica di maggior potenziale di utilizzo del rustico e per una durata di 15 anni, ha fortemente disincentivato l’uso dello strumento promosso dal Cantone.

 

Per ovviare a questa situazione si propone di estendere ad almeno 8 mesi l’anno l’obbligo per il proprietario che beneficia del sostegno cantonale di mettere a disposizione l’oggetto e restringerne il periodo di durata da 15 anni a 12 anni. Resta invece invariato il vincolo di escludere la locazione annuale o stagionale ad un unico conduttore.

 

Caratteristiche delle agenzie professionali con le quali stipulare una convenzione - Il versamento del sussidio è vincolato alla sottoscrizione di una convenzione tra il proprietario del rustico e l’Ente turistico locale, nonché alla certificazione, sempre da parte del proprietario, di collaborare fattivamente con un’agenzia professionale del settore per la messa sul mercato dell’alloggio. Le caratteristiche di queste agenzie sono ora inserite direttamente nel nuovo Decreto legislativo. Lo sviluppo di agenzie professionali per la promozione di rustici potrebbe fare l’oggetto di un futuro progetto legato alla politica economica regionale.

 

Introduzione del monitoraggio - Considerato il fatto che lo strumento del Decreto per il recupero dei rustici da locare quali alloggi turistici non ha trovato negli ultimi quindici anni grande riscontro presso i proprietari e nell’ottica dell’applicazione della politica economica regionale, appare fondamentale dotarsi di uno strumento di monitoraggio. Per questa ragione, si propone di affidare all’Istituto delle ricerche economiche (IRE) il compito di effettuare questo monitoraggio, allo scopo di proporre correttivi adeguati per migliorare l’efficacia del Decreto.

 

Con queste modifiche, e venuto nel frattempo a cadere il blocco delle licenze edilizie al di fuori delle zone edificabili, si auspica che il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turisti possa esplicare maggiormente il suo contributo a favore dell’offerta turistica nelle regioni periferiche e della valorizzazione dei potenziali del territorio ticinese.

 

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