L'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito è prevista dall'art. 1 dell'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn; Riferimenti alle prescrizioni riguardanti la tenuta all'aperto). L'uscita è indispensabile al benessere degli animali, che possono così godere di spazio, movimento e luce naturale.
Parallelamente è necessario garantire agli animali un adeguato riparo quando il loro organismo non è in grado di far fronte alle avverse condizioni ambientali (art. 4 OPAn). Gli animali, se ben foraggiati, sopportano bene il freddo, anche quando le temperature scendono al di sotto dello zero. Le loro capacità di adattamento si riducono però sensibilmente quando il freddo è accompagnato da vento o da precipitazioni. In questi casi una protezione verso l'alto e su tre lati, oltre ad una lettiera asciutta, garantiscono la necessaria protezione. Gli animali giovani sono meno resistenti e necessitano quindi di maggiore protezione.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell'Ufficio del veterinario cantonale www.ti.ch/vet , rubrica attualità.