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SVIZZERACriminali e terroristi sullo stesso piano

20.09.19 - 11:05
Un'iniziativa parlamentare di Giovanni Merlini chiede di inasprire le pene per il reato di organizzazione criminale
Keystone
Giovanni Merlini, consigliere nazionale PLR.
Giovanni Merlini, consigliere nazionale PLR.
Criminali e terroristi sullo stesso piano
Un'iniziativa parlamentare di Giovanni Merlini chiede di inasprire le pene per il reato di organizzazione criminale

BERNA - Un’iniziativa parlamentare di Giovanni Merlini chiede al Parlamento la modifica del Codice penale svizzero affinché vengano inasprite le pene per il reato di organizzazione criminale, risolvendo la «disparità di trattamento tra le organizzazioni criminali e terroristiche» contenuta nel disegno di legge sull’armonizzazione delle pene proposto dal Consiglio federale.

«Non v’è alcun motivo plausibile che possa giustificare un trattamento più favorevole per l’appartenenza ad un’organizzazione criminale rispetto a una terroristica. La stigmatizzazione sociale delle organizzazioni criminali e del loro pericolo non deve essere considerata inferiore a quella delle organizzazioni terroristiche solo per il fatto che gli attacchi terroristici sono percepiti immediatamente e in modo più emotivo dall’opinione pubblica», afferma il consigliere nazionale PLR.

Le modifiche proposte dall'iniziativa

    1. Il reato di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP non deve più avere portata sussidiaria e può essere punito in concorrenza reale con altri reati contestuali (come ad esempio l’omicidio, il riciclaggio di denaro, l’estorsione, la tratta di persone eccetera). Ciò consentirebbe un inasprimento della pena (secondo l’art. 49 CP). Per esempio, un autore che ha finanziato l’attentato di un’organizzazione criminale ai danni di un magistrato penale deve poter essere condannato sia per il suo sostegno all’organizzazione criminale sia per omicidio o lesione grave della vittima (concorrenza reale tra due reati).
    2. La pena massima per chi appartiene a un’organizzazione criminale o la sostiene (art. 260ter CP) deve essere aumentata a 10 anni e risultare così equiparata alla pena per chi appartiene o sostiene un’organizzazione terroristica (l’art. 260ter cpv. 2 dell’avamprogetto del Consiglio federale prevede invece tale pena massima solo per quest’ultimo caso). Inoltre, il reato qualificato di cui al vigente cpv. 2 dell’art. 260ter CP dovrà prevedere una pena privativa della libertà non inferiore ai tre anni per colui che nell’organizzazione criminale esercita un’influenza determinante (anche in questo caso l’art. 260ter cpv. 3 dell’avamprogetto del Consiglio federale lo prevede solo per le organizzazioni terroristiche). Una pena detentiva di un solo anno consente infatti al giudice di condannare un membro dirigente dell’organizzazione ad una pena sospesa condizionalmente (art. 42 CP), il che mal si concilia con il suo rilevante potenziale di pericolosità e con l’elevato contenuto eversivo della sua appartenenza all’organizzazione in questione.
    3. L’elemento costitutivo oggettivo della segretezza non dovrà più essere mantenuto e la mera appartenenza (anche passiva) all’organizzazione criminale dovrà essere sufficiente per integrare gli estremi del reato. Le inchieste contro indiziati di appartenenza o sostegno ad un’organizzazione criminale incontrano spesso le maggiori difficoltà nel far fronte all’onere probatorio relativo ad alcuni elementi costitutivi del reato, segnatamente il carattere segreto dell’organizzazione e il sostegno concreto dell’autore alle sue attività criminali.
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