L'ordinanza, adottata oggi dal Consiglio federale, entrerà in vigore all'inizio del prossimo gennaio
BERNA - Il Consiglio federale ha adottato durante la seduta odierna l'ordinanza sull'approvazione dei piani dei centri federali per richiedenti asilo (CFA). La nuova normativa prevede che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esamini se le costruzioni e gli impianti impiegati sono conformi al diritto attuale, fa sapere il governo in una nota.
L'ordinanza, che entrerà in vigore il primo gennaio 2018, tiene conto "in ampia misura" dei pareri presentati durante la procedura di consultazione terminata a gennaio 2017, si legge nel comunicato.
Permetterà di adeguarsi alla modifica della Legge sull'asilo approvata il 5 giugno 2016 in votazione popolare, che prevede di sottoporre la realizzazione dei centri della Confederazione a una procedura di approvazione da parte del DFGP, il quale deciderà in qualità di autorità unica.
In futuro, esso esaminerà la conformità con il diritto vigente dei progetti di costruzione dei CFA - dove alloggiano i richiedenti asilo e vengono svolte le procedure - depositati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). A tal fine consulterà i Comuni, i Cantoni, i privati e le autorità federali interessati.
L'esecutivo ha anche adottato altre modifiche di ordinanze, precisando in particolare i criteri per designare gli Stati in cui il ritorno è in via di principio esigibile. Nella lista di Paesi che soddisfano i criteri stabiliti figurano, oltre ai membri dell'Unione europea, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia, il Montenegro e la Serbia. Il Consiglio federale riesaminerà periodicamente l'elenco e potrà modificarlo aggiungendo o stralciando delle nazioni.
Inoltre, i dati medici trasmessi alle autorità cantonali e alla SEM al fine di valutare la possibilità di trasportare uno straniero in occasione dell'esecuzione dell'allontanamento devono essere eliminati al momento opportuno. L'ordinanza in materia fissa la durata di conservazione di queste informazioni, cancellate al più tardi 12 mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera.