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BERNA"No" alla revisione della norma antirazzismo

08.09.17 - 11:04
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso all'unanimità di dare seguito a un'iniziativa parlamentare
"No" alla revisione della norma antirazzismo
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso all'unanimità di dare seguito a un'iniziativa parlamentare

BERNA - Non vi è alcuna necessità di precisare la nozione di negazionismo nel diritto penale elvetico. È l'opinione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S), che all'unanimità ha deciso di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare in questo senso depositata da Yves Nidegger (UDC/GE) sull'onda della vicenda legata a Dogu Perinçek, il politico turco che aveva negato il genocidio armeno.

Il dossier torna quindi all'omologa commissione del Nazionale, che lo scorso maggio aveva di misura (13 voti contro 11) deciso di sostenere la proposta del ginevrino.

La norma antirazzismo (Art 261bis del Codice penale) prevede che chiunque «disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità» sia punito «con una pena detentiva o pecuniaria». Il parlamentare democentrista chiedeva di stralciare la nozione di genocidio o di precisare che quest'ultimo deve essere «accertato da un tribunale internazionale competente».

Nidegger faceva in particolare riferimento alla vicenda di Perinçek. Per ben tre volte nel 2005, nel corso di riunioni pubbliche in Svizzera, il presidente del Partito dei lavoratori della Turchia (estrema sinistra) aveva negato il genocidio armeno del 1915.

Dopo una condanna da parte della dalle giustizia vodese nel 2007 per discriminazione razziale, condanna ribadita anche dal Tribunale federale, Dogu Perinçek si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) ottenendo ragione nell'ottobre 2015.

Per il parlamentare UDC è la formulazione stessa della norma antirazzismo a costituire un problema: aveva quindi depositato l'iniziativa parlamentare che chiedeva l'adeguamento dell'articolo 261bis capoverso 4 del Codice penale alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La CAG-S non condivide quest'opinione: a suo modo di vedere la norma in questione è equilibrata. Essa può infatti limitare la liberà di espressione solo a condizioni rigorose, si legge in una nota odierna. Secondo i senatori, inoltre, nella sua sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo non considera problematica la criminalizzazione della negazione di genocidio contenuta nell'articolo del Codice penale svizzero.

Nel caso concreto - sottolinea la Commissione - la disposizione era stata applicata nel modo sbagliato dal Tribunale federale: per condannare qualcuno infatti, non basta soltanto la negazione di un genocidio, ma deve essere dimostrata anche l'intenzione di discriminare e un movente discriminante, ciò che non è stato possibile provare nel caso Perinçek.

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