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BERNAI militi della Protezione civile hanno diritto all'indennità Covid?

30.06.20 - 17:09
Tutte le condizioni necessarie per ottenere l'indennità
Tipress
I militi della Protezione civile hanno diritto all'indennità Covid?
Tutte le condizioni necessarie per ottenere l'indennità

BERNA - Il 12 giugno 2020, il Consiglio federale ha deciso di farsi carico della differenza tra il reddito dell'attività lucrativa e l'indennità per perdita di guadagno (IPG) per una parte del servizio prestato dai militi della protezione civile durante la pandemia di coronavirus. 'indennità Covid-19 concerne i giorni di servizio prestati tra il 21 marzo e il 30 giugno 2020 per far fronte alla pandemia di coronavirus. Il diritto all'indennità si applica a partire dal ventesimo giorno di servizio. L’indennità per ogni giorno di servizio ammonta al massimo a 200 franchi.

Chi ha diritto all'indennità?
- Ha diritto all'indennità COVID 19 chi soddisfa le seguenti condizioni:
- È un milite della protezione civile che ha prestato servizio tra il 21 marzo e il 30 giugno 2020 per far fronte alla pandemia di coronavirus
- Ha prestato più di 19 giorni di servizio (consecutivi o non consecutivi). Per i primi 19 giorni non viene accordato alcun indennizzo.
- Per la durata del suo servizio non ha percepito il 100% del reddito precedente al servizio. Si può inoltrare una richiesta solo se l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare lo stipendio non copre il 100% dello stipendio;
- Guadagnava più di 1'860 franchi al mese prima del servizio.

- Non si è offerto come volontario per il servizio. Chi si è annunciato come volontario oralmente o per iscritto all'ufficio cantonale o regionale di protezione civile ed è stato chiamato in servizio solo perché si è annunciato non ha diritto all'indennità. Il servizio è considerato non volontario se il milite:
1. ha risposto a una chiamata o a un invito dell'organo responsabile della chiamata di mettersi volontariamente a disposizione per un impiego;
2. sarebbe comunque stato chiamato in servizio più avanti per un impiego (per es. se la sua formazione viene convocata più avanti);
3. ha fornito all'organo responsabile della chiamata solo informazioni sulla sua disponibilità, ma avrebbe potuto essere convocato comunque;
4. ha risposto a una chiamata in servizio per un impiego specifico in una funzione speciale o per le conoscenze specifiche che possiede in ambito civile.

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