Cerca e trova immobili

SVIZZERAPostFinance, respinto il ricorso contro la ricapitalizzazione

27.03.18 - 14:38
La filiale della Posta contestava la competenza dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sul tema
Ti Press
PostFinance, respinto il ricorso contro la ricapitalizzazione
La filiale della Posta contestava la competenza dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sul tema

SAN GALLO - Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso presentato da PostFinance contro la ricapitalizzazione impostale dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La competenza sul tema da parte della direzione di quest'ultima era contestata dalla filiale della Posta.

Nel luglio 2016, la FINMA ha comunicato alla banca che doveva rafforzare il capitale proprio, all'epoca ammontante a 5433 milioni di franchi. Secondo la decisione, i fondi propri di base di qualità primaria andavano consolidati di 270 milioni in caso di sensibilità ai tassi d'interesse superiore al 10% e di 540 milioni nel caso la percentuale oltrepassasse il 15%.

Stando alla FINMA, il capitale proprio di PostFinance non offriva sufficiente sicurezza in rapporto ai rischi incorsi in termini di tassi d'interesse. Nel suo ricorso, la banca sosteneva che spettasse al consiglio di amministrazione esprimersi su una questione di tale importanza.

I giudici sangallesi - si evince dalla sentenza resa nota oggi - non hanno però accolto questa posizione. Essi ritengono infatti che l'esame delle garanzie presentate da un'istituzione finanziaria e la fissazione di fondi propri minimi non siano attività strategiche, bensì rientrino nei compiti della direzione della FINMA.

Inoltre, PostFinance, che ora può portare la vicenda davanti al Tribunale federale (TF), si opponeva al periodo della durata di due anni per gli impegni in materia di interessi, ritenendo che non poggiasse su alcuna base legale.

Anche su questo punto, il TAF ha però smentito la filiale del gigante giallo, ricordando che l'autorità di vigilanza dei mercati dispone meglio di chiunque altro dei mezzi per stabilire la lunghezza del suddetto lasso di tempo. Perciò, la durata di cinque anni menzionata dagli standard e dalle direttive internazionali evocata dal ricorrente non basta a invalidare il giudizio della FINMA.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
COMMENTI
 
NOTIZIE PIÙ LETTE