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SVIZZERAPerinçek è innocente. La Svizzera ha violato la libertà d'opinione

15.10.15 - 12:14
Lo ha sentenziato oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo
Perinçek è innocente. La Svizzera ha violato la libertà d'opinione
Lo ha sentenziato oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo

BERNA - La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha confermato oggi la condanna della Svizzera per aver violato la libertà di opinione di Dogu Perinçek: al nazionalista turco era stata inflitta una pena pecuniaria in base alla norma antirazzismo, per aver definito dieci anni fa a Losanna "una menzogna internazionale" le asserzioni sul genocidio armeno del 1915 e degli anni successivi. La sentenza potrebbe portare a un'"applicazione più cauta" o addirittura a una revisione dell'articolo elvetico sulla discriminazione razziale, si rileva a Berna.

Già nel dicembre 2013, con cinque voti contro due, i giudici di Strasburgo erano giunti alla conclusione che la Svizzera, condannando il militante turco, aveva violato la sua libertà di opinione, garantita dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Svizzera aveva chiesto allora il riesame del caso da parte della Grande Camera della CEDU. Questa lo aveva fatto lo scorso 28 gennaio, ascoltando le due parti. La sua decisione odierna è definitiva.

La Corte di Strasburgo, "a maggioranza", "ha concluso che non era necessario, in una società democratica, condannare penalmente Perinçek per proteggere i i diritti della comunità armena che erano in gioco nella fattispecie", si legge in un comunicato a commento della sentenza. A suo avviso, le affermazioni del politico turco "non erano assimilabili a un appello all'odio o all'intolleranza".

Inoltre - ritiene la Corte - il contesto in cui tali dichiarazioni sono state fatte "non era contrassegnato da forti tensioni né da antecedenti storici particolari in Svizzera". A suo parere, non potevano essere considerate lesive della dignità dei membri della comunità armena al punto da richiedere una risposta penale in Svizzera".

"Nessun obbligo internazionale - si legge ancora - si imponeva alla Svizzera di criminalizzare propositi di tale natura". Per Strasburgo, "i tribunali elvetici sembrano aver censurato il ricorrente per aver semplicemente espresso una opinione divergente da quelle correnti in Svizzera; e l'ingerenza ha preso la forma grave di una condanna penale".

Una vertenza che dura da dieci anni - La vertenza prende origine da tre conferenze tenute in Svizzera nel 2005 dal presidente del Partito dei lavoratori della Turchia (estrema sinistra), nel corso delle quali l'oggi 73enne Perinçek aveva negato esplicitamente l'esistenza del genocidio armeno del 1915. In maggio a Losanna aveva parlato di "menzogna internazionale". Propositi reiterati in luglio a Opfikon (ZH) e in settembre a Köniz (BE).

Il 9 marzo 2007, su denuncia dell'associazione Svizzera-Armenia, il Tribunale di polizia di Losanna lo aveva condannato a 90 aliquote giornaliere di 100 franchi l'una con la sospensione condizionale e ad una multa di 3000 franchi, applicando l'articolo 261 bis del Codice penale sulla discriminazione razziale, che punisce anche chi "disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità".

La pena era stata confermata successivamente, sempre nel 2007, dalla Corte vodese di cassazione e poi dal Tribunale federale. Perinçek non si è però dato per vinto e ha portato il caso a Strasburgo.

UFG: sentenza potrebbe implicare revisione norma antirazzismo - Il verdetto di Strasburgo non rimarrà inascoltato a Berna. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) "ne prende atto con interesse" in una nota. Giudica tuttavia che sia ancora "troppo presto" per prevederne le conseguenze giuridiche: "soltanto un'approfondita analisi indicherà se la sua attuazione renderà necessaria un'applicazione più cauta della norma sulla discriminazione razziale o una revisione di legge".

I giudici di Strasburgo - rileva ancora l'UFG - hanno deciso, con 12 voti favorevoli e 5 contrari, che la constatazione della violazione dell'articolo 10 della Convenzione costituisce una riparazione sufficiente per i danni immateriali fatti valere da Perinçek. Tutte le altre richieste di indennizzo sono state respinte all'unanimità.

Al più tardi entro sei mesi - prosegue la nota - la Svizzera presenterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che controlla l'attuazione delle sentenze definitive da parte degli Stati membri, un rapporto su come intende attuare la sentenza. Se la Svizzera non fosse ancora in grado di illustrare in dettaglio come intende trasporre nella pratica la sentenza, deve almeno presentare un calendario vincolante con le misure attuative previste, conclude l'UFG.

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