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L'OSPITEFisco più Avs, principio violato

06.03.19 - 14:30
Samuele Vorpe, Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI
supsi.com
Fisco più Avs, principio violato
Samuele Vorpe, Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Contro la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) è riuscito formalmente il referendum per cui il Popolo sarà chiamato ad esprimersi il prossimo 19 maggio. La Legge sulla RFFA si presenta come un pacchetto unico che include la modifica di varie leggi, in particolare quelle di natura fiscale, tra cui però anche la Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). È proprio l’unione della fiscalità con la socialità a sollevare più di un interrogativo. Infatti, gli oggetti sottoposti a votazione popolare in Svizzera, sia essi federali o cantonali, devono rispettare il principio costituzionale dell’unità della materia, che richiede l’esistenza di un rapporto intrinseco tra le varie componenti di un progetto governativo oppure di un’iniziativa popolare. Il rispetto di questo principio, ricavato dall’art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.), serve ad impedire di includere, nel medesimo oggetto sottoposto ad un voto popolare, molteplici proposte di natura e scopi differenti, che obbligano il cittadino ad approvare o respingere (sì/no) l’intero oggetto, anche se d’accordo solo con alcune delle proposte ivi contenute. Ne consegue che il cittadino deve di principio poter decidere separatamente in merito ad ogni oggetto e non venir costretto ad accettare o respingere globalmente un pacchetto di proposte di cui ne accetta alcune mentre altre no. Il nesso che unisce questi due temi, diversi l’uno dall’altro, è da ricercare nella volontà del legislatore di giungere ad un testo di legge finale che rappresenti l’essenza di un compromesso politico, secondo il seguente principio: “per ogni franco di gettito fiscale perso a causa della riforma dell’imposizione delle imprese, un altro franco sarà versato nelle casse dell’AVS”.

Qualche anno fa, una proposta di legge dell’autorità neocastellana, che aveva vincolato una legge sull’imposizione delle imprese ad un controprogetto d’iniziativa popolare per le strutture di accoglienza di bambini era stata giudicata contraria al principio costituzionale dell’unità della materia dal Tribunale federale (cfr. DTF 137 I 200). Secondo le autorità neocastellane, l’unione dei due progetti di legge costituiva invece un contratto sociale tra le diverse parti, ovvero era il risultato di un negoziato tra partner politici e sindacali, il cui scopo era quello di migliorare le condizioni quadro offerte dal Cantone alla sua economia. L’Alta Corte ha osservato che le negoziazioni sono certamente legittime e possono condurre una forza politica ad accettare una legge che non la convince integralmente, al fine di ottenere un sostegno in un altro dossier. Tuttavia, il cittadino si trova in una posizione differente poiché non è nella posizione di negoziare per ottenere un vantaggio in cambio di un compromesso e può solo accettare o rifiutare (sì/no) l’oggetto che gli viene sottoposto. Pertanto, se l’accettazione di una parte dell’oggetto implica delle concessioni in un ambito completamente diverso, il cittadino non può esprimere la sua volontà liberamente. Così, i cittadini favorevoli alla modifica dell’imposizione delle imprese avrebbero dovuto approvare la legge sulle strutture di accoglienza dei figli, nonostante non fossero stati d’accordo con questa, e viceversa. Nel caso concernente la Legge sulla RFFA non sembra esistere un rapporto intrinseco, vale a dire un rapporto di connessione, che faccia apparire come oggettivamente giustificata l’unione di proposte in un unico oggetto sottoposto al voto popolare. La Legge sulla RFFA lega una questione di puro diritto fiscale con una questione di finanziamento/compensazione sociale dell’AVS. In apparenza, non può essere trovato alcun tema che possa costituire un comun denominatore. Non vi è quindi un rapporto intrinseco, bensì unicamente un compromesso politico. La RFFA viola quindi il principio dell’unità della materia sancito all’art. 34 cpv. 2 Cost.

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