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L'OSPITE«AMB, la mia risposta dopo la sentenza del TRAM»

09.11.18 - 18:00
Giancarlo Jorio, già municipale di Giubiasco
«AMB, la mia risposta dopo la sentenza del TRAM»
Giancarlo Jorio, già municipale di Giubiasco

Con una sintesi di parte, che poco fa onore alla buona fede di chi ha redatto il comunicato “spiega l'Esecutivo bellinzonese, in una nota diffusa dai media locali”, che con la sentenza del Tribunale amministrativo nel merito delle nomine dei membri del consiglio direttivo AMB, “le censure del ricorrente, sono state respinte su tutta la linea e addirittura in parte – contrariamente a quanto aveva fatto in prima istanza il Consiglio di Stato – dichiarate irricevibili.”

Anche un lettore, ovviamente capace di capire quello che sta scritto nella sentenza, senza scomodare dotti e dottori in legge, a condizione di non essere inficiato di politica dei partiti, giungerebbe a conclusioni diverse e che poco farebbero onore alle istituzioni.

Intanto, presidente del Consiglio comunale e municipio, per sanare gli “sgarbi profusi al diritto”, con un “bagno di umiltà e di realismo” avrebbero potuto e “fatto prima” a riproporre la trattanda al Consiglio comunale, ovviamente dopo l’approvazione dello statuto AMB da parte dell’Autorità superiore, chiedendo la revoca della precedente decisione viziata (venalmente viziata) e riformulando decisioni conformi al diritto nella seduta del 16 aprile 2018.

Ciò con l’evidente intenzione di anticipare quanto evocato, ovvero la necessità immediata di "ridurre al minimo indispensabile il periodo di transizione dalla gestione dei servizi industriali in regime pre aggregativo alla gestione unitaria per tutta la nuova Città" sia - e soprattutto - per le sue importanti conseguenze finanziarie per il nuovo Comune”. Al riguardo la sentenza: (..)lnvero, simili giustificazioni avrebbero addirittura potuto condurre il Legistativo a fissare retroattivamente Ia data d'entrata in vigore dello statuto stesso, come ammesso anche nel caso di regolamenti comunali.(..) Ma dal momento che simile modo di procedere rimane nel solco della legalità, la decisione di anticipare Ie nomine in parola e alla fin fine una mera scelta di opportunità (..). Parole agli atti che non supportano fatti puntuali. A fronte delle evocate prestazioni di qualità, le istituzioni preferiscono il “braccio di ferro”, ben consapevoli che infine qualche ampio apprezzamento giudiziale non le renderanno soccombenti. Diversamente, severo dovrebbe essere il giudizio del cittadino: è questo lo spirito di servizio che questi “eletti” esibiscono, rincorrendo “vittorie di Pirro”? Ma chi ancora da fiducia a chi ha usato la carica istituzionale per omettere di far passare alla cassa i responsabili dei danni causati della discarica abusiva privata di Scarpapè scivolata a valle per un temporale estivo, tra questi anche suo padre, avendo firmato l’ordine municipale, con la comminatoria di sanzioni penali per la sospensione dei lavori e rendendo responsabili le persone coinvolte nell’abuso per qualsiasi danno a cose o a terzi che si dovessero verificare a seguito del deposito abusivo? I danni, valutati dell’ordine di 7-800 mila franchi sono tuttora a carico dei cittadini del Comune. E ancora, chi da fiducia a chi si è arrogato il diritto di “sfasciare le leggi dello Stato” per la realizzazione di un’opera pubblica, l’inutile doppione acquedotto Morobbia, di una spesa preventivata in 21 milioni di franchi, una problematica che mai nessuna autorità giudiziaria abbia affrontato, benché, sia anche ricordato che siffatto modo di fare era contestato anche dal municipio di Bellinzona ante aggregazione, quindi, verosimilmente, da sindaco e 3 municipali ora in carica? Con ordine, ecco una sintesi di quanto si preferisce non fare trapelare, ma parte importante della sentenza del Tribunale amministrativo. (..)“Preliminarmente, a ragione il ricorrente lamenta il fatto che la decisione impugnata omette di esprimersi in merito alla domanda di ricusa del direttore del Servizio dei ricorsi Stefano Mossi (ndr: già vicesindaco e municipale di Giubiasco nel municipio del sindaco Bersani), formulata con il ricorso.(..) Incomprensibile è poi il fatto che, confrontato con la puntuale censura del ricorrente in questa sede, il Governo non abbia speso nemmeno una parola in merito (anche solo per confermare I'avvenuta astensione) 2 né in sede di risposta né in quella di duplica (ndr. però si conclude sostenendo), (..)in concreto, il ricorrente non patisce pertanto alcun danno nella difesa dei suoi diritti. Respingendo l’impugnativa (con una motivazione discutibile ma non sindacabile) il Tribunale ha tenuto conto di quest'aspetto nell'ambito della fissazione spese, riducendole di 800 CHF. E ancora. (..) le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti,(..) oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (..). Oggettivamente, questi scenari (giuridicamente evocati in modo corretto), sono retaggio di un passato remoto e non si ha eco che ciò sia successo.

Di fatto è avvenuto il contrario: tutti zitti, chi sapeva non ha aperto bocca, chi avrebbe potuto aprire la bocca, non l’ha fatto. È tuttavia impensabile che esaminando e approvando lo statuto AMB, più precisamente il principio che conferisce la carica di presidente del consiglio direttivo al capo dicastero aziende industriali, ben conosciute le pregresse peculiarità di chi era stato designato a tale carica dal municipio, non siano state introdotte riserve di verifica e di approfondimento, evitando di stabilire che l’avvicendamento della carica sia inteso quale automatismo. Il diritto superiore avrebbe dovuto far riflettere e precisare, fatto salvo il principio che chi assume la carica deve garantire assoluta indipendenza, chi coinvolto di persona debba essere giudicato con rigore quanto a idoneità e non ultimo per l’eventuale esclusione personale per ricusazione. La sentenza non lascia spazi, sotto il profilo del diritto, per adire autorità superiori. A rigore, si potrebbe per contro rimettere la problematica di "inidoneità" e di "esclusione e ricusazione” ad assumere la carica di presidente del CD AMB al Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni.

Ovviamente sembra proprio fatica sprecata, poiché il Governo, a torto già si è espresso e così ribadirà con una decisione puntuale. Interessante la sentenza al riguardo: (..)Ne discende che su questo punto è a torto che il Consiglio di Stato è entrato nel merito della contestazione sollevata dall'insorgente. ln assenza di decisione impugnabile, esso avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare irricevibile su questo punto il gravame. Il Tribunale rinuncia a riformare la risoluzione del Governo in tal senso: siccome esso ha comunque sia disatteso la censura ciò sarebbe privo di portata pratica(..). Ndr: si tralascia di ipotizzare il fatto della presenza di un estratto di risoluzione errato, ritenuto che il ricorrente sia stato falsato e che alla presenza di indicazioni chiare non avrebbe posto il problema, ma tant’è. Ebbene, pur volendo sollecitare una decisione nel merito del CdS, questa non sarebbe impugnabile non rivestendo il cittadino un ruolo di parte in una procedura sussidiaria e in sostanza sarebbe impensabile rivendicare una legittimazione attiva. In altre parole l’evocato “sfascio del diritto” per la realizzazione di un’opera pubblica, l’inutile doppione acquedotto Morobbia, di una spesa preventivata in 21 milioni di franchi, è una problematica che nessuna autorità giudiziaria abbia mai affrontato. Sotto il profilo del diritto amministrativo, l’esame resta “blindato”. Si ricorda che il progetto era contestato anche dal municipio di Bellinzona ante aggregazione, quindi verosimilmente da sindaco e 3 municipali ora in carica. Le conseguenze di siffatte decisioni non propriamente d’interesse pubblico, dovranno essere ripresa dal CD AMB. Anche la diminuzione della produzione di energia di punta nell’impianto esistente della Morobbia di proprietà della Città, sarà gestito da AMB. Molti sono i risvolti nemmeno sfiorati, come ad esempio le proposte di un’utilizzazione delle acque maggiormente consone agli obiettivi del piano energetico cantonale.

Con il progetto acquedotto della valle Morobbia si è progettato di sostituire una produzione energetica economicamente sostenibile con una produzione a prezzo maggiorato e garantito da impensabili sussidi. 3 Tale ipotesi potrebbe rivelarsi aleatoria poiché la Legge federale sull’energia vuole promuovere una nuova produzione idroelettrica e ovviamente non la sostituzione di una produzione esistente. Probabilmente il legislatore federale non è nemmeno stato sfiorato dall’idea che un’autorità potesse promuovere, con un prezzo garantito elevato, una produzione che va a scapito di una produzione esistente e concorrenziale sul mercato libero. Personalmente ritengo che nemmeno con la fantasia di un “maestro napoletano” si riesca nell’impresa. Da ultimo, da molti mesi si attende che il Ministero pubblico si determini. Andrea Bersani, vicesindaco e avvocato, è confrontato con una formale querela per l’ipotesi di denuncia mendace, art. 303 CP, per la mendacità della sua denuncia del giugno-luglio 2017, divulgata dai media ticinesi, ritenuto palese il dolo e anche poiché l’avvocato non ha titolo per essere messo al beneficio del principio della buona fede.

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