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CantoneLa nuova Direttiva Europea sull'efficienza energetica degli edifici

06.07.18 - 06:00
Edilo.ch, il portale web dedicato all’edilizia e all’artigianato in Ticino, ti illustra la nuova direttiva europea in vigore dal 9 luglio 2018
La nuova Direttiva Europea sull'efficienza energetica degli edifici
Edilo.ch, il portale web dedicato all’edilizia e all’artigianato in Ticino, ti illustra la nuova direttiva europea in vigore dal 9 luglio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata il 19 giugno scorso la direttiva 2018/844/UE in vigore da lunedì 9 luglio 2018 e che dovrà essere recepita entro il 10 marzo 2020 dagli Stati membri della Comunità Europea.
Gli obiettivi riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 95% (rispetto al 1990) entro il 2050 e del “consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all’uso normale degli edifici (…)”  (Dir 2018/844/UE cpv 43).

OBIETTIVI
Il modo per tagliare tale traguardo ed approdare ad edifici ad energia quasi zero è ottenere un "sistema decarbonizzato e sostenibile" e, per raggiungerlo, gli Stati membri e gli investitori entro il 2050, tramite finanziamenti, fondi strutturali e di investimento europei per l’efficienza energetica, dovranno applicare misure adeguate agli immobili,  a cui sono riconducibili circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione.
Le politiche e gli investimenti dovranno agevolare le strategie di raggiungimento dell’efficienza energetica auspicata nel breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050), e gran parte di tali sforzi si concentreranno sulle energie rinnovabili.
Anche economicamente, le misure adottate dovranno raggiungere le fasce più deboli per garantire prestazioni energetiche ottimali in linea con la capacità economica.
La direttiva si pone come riferimento per i parametri di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e per gli edifici di nuova costruzione, e la misura di ristrutturazione è stata stimata in circa il 3% annuo.


RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI
Il riscaldamento e il raffrescamento coprono circa il 50% di tutta l’energia dell’UE, e l’80% di quest’ultima è usata negli edifici: la direttiva ricorda come sia necessario isolare questi ultimi a livello termo-igrometrico, eliminando ponti termici e infiltrazioni, per contenere la spesa energetica dovuta al calibrare la temperatura interna.
Coibentare l’edificio con soluzioni naturali aumenta l’efficienza energetica dell’edificio stesso, il suo comfort e il suo valore. Riferendosi all’OMS e alle linee guida del 2009, infatti, la direttiva ricorda che “per quanto concerne la qualità dell’aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute” (Dir 2018/844/UE cpv 13).
Si ricorda inoltre che per “i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare sistemi alternativi ad alta efficienza, se tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, occupandosi anche delle questioni relative alle condizioni di benessere climatico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi e ai rischi connessi all’intensa attività sismica, conformemente alla normativa in materia di sicurezza domestica.” (Dir 2018/844/UE cpv 19).
La direttiva tratta anche di "sistemi tecnici per l’edilizia" individuando ogni impianto installato che contribuisca al rendimento energetico totale: tali impianti di riscaldamento, rinfrescamento, illuminazione, ventilazione, ecc., devono sottostare ai requisiti che li rendano adeguati per un consumo ottimale.

CONTROLLO PRESTAZIONI ENERGETICHE
Negli edifici esistenti dovranno essere applicati dispositivi autoregolanti per il controllo separato della temperatura in ogni locale. Gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025 per un monitoraggio continuo.
Le prestazioni complessive degli edifici saranno controllate tecnologicamente, utilizzando sistemi elettronici digitali di comunicazione che adeguino le esigenze degli abitanti alla rete e al comportamento energetico dell’edificio stesso per una migliore efficienza globale. Da tali informazioni anche il gestore del sistema potrà avere un feedback per una gestione efficace della rete.


TRASPORTO ELETTRICO
Oltre le energie rinnovabili e l'ottimizzazione dei consumi, si punterà anche sul trasporto elettrico per ridurre le emissioni di carbonio. Al capoverso 24 della direttiva si legge che “i regolamenti edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell’infrastruttura di ricarica nei parcheggi degli edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a semplificare l’installazione dell’infrastruttura di ricarica,(…)”. Ogni edificio non residenziale nuovo o ristrutturato con almeno 10 posti auto dovrà avere almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici, e la predisposizione per le condotte elettriche per una successiva realizzazione, mentre dal 1° gennaio 2025 ogni edificio non residenziale con più di venti posti auto dovrà avere alcuni punti di ricarica per i veicoli elettrici.
Da questa indicazione si escludono gli Stati che per caratteristiche morfologiche e criticità varie non vi possano aderire.

ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE
L’efficienza energetica perseguita o conseguita sarà valutata tramite diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica confrontati tra pre e post ristrutturazione degli edifici oppure con “un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica”.
I proprietari e i locatari di edifici saranno informati sugli attestati di prestazione energetica, finalità e obiettivi e sulle risorse economiche da utilizzare per la riqualificazione energetica tramite sportelli unici e consulenze.

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