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CITTÀ DEL VATICANOPedofilia: Papa Francesco sancisce l'obbligo di segnalazione degli abusi

09.05.19 - 13:35
Il pontefice impone la denuncia «tempestiva» ai superiori. Rimane il dovere, dove prescritto, di segnalazione alle autorità civili
Keystone
Foto d'archivio
Foto d'archivio
Pedofilia: Papa Francesco sancisce l'obbligo di segnalazione degli abusi
Il pontefice impone la denuncia «tempestiva» ai superiori. Rimane il dovere, dove prescritto, di segnalazione alle autorità civili

CITTÀ DEL VATICANO - Il Motu proprio di papa Francesco "Vos estis lux mundi", pubblicato oggi, stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze sessuali, e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato. Viene introdotto l'obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi. Ogni diocesi dovrà dotarsi di un sistema facilmente accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni. Contemplati non solo gli abusi sui minori, ma anche quelli sulle religiose o su novizi e seminaristi maggiorenni.

"Vos estis lux mundi, Voi siete la luce del mondo": è il titolo del nuovo Motu proprio di Francesco dedicato alla lotta agli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi, e alle azioni o omissioni dei vescovi e dei superiori religiosi per «interferire o eludere» le indagini.

Il Papa ricorda che i «crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli», e menziona la particolare responsabilità che hanno i successori degli apostoli nel prevenire questi reati. Il documento rappresenta un ulteriore frutto dell'incontro sulla protezione dei minori tenutosi in Vaticano in febbraio. Stabilisce nuove norme procedurali per combattere gli abusi sessuali e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato. È una normativa universale, che si applica a tutta la Chiesa.

Tra le novità previste c'è l'obbligo, per tutte le diocesi del mondo di dotarsi entro giugno 2020 di «uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni» riguardanti gli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi, l'uso di materiale pedopornografico e la copertura degli stessi abusi. La normativa non specifica in che cosa consistano questi «sistemi», per lasciare alle diocesi la scelta operativa, che potrà essere diversa a seconda delle diverse culture e condizioni locali. Ciò che si vuole è che le vittime possano ricorrere alla Chiesa locale sicure di essere ben accolte, certe che saranno protette da ritorsioni e che le loro segnalazioni saranno trattate con la massima serietà.

Un'altra novità riguarda l'obbligo per tutti i chierici, i religiosi e le religiose di «segnalare tempestivamente» all'autorità ecclesiastica tutte le notizie di abusi di cui vengano a conoscenza come pure le eventuali omissioni e coperture nella gestione dei casi di abusi. Se fino ad oggi quest'obbligo riguardava solo la coscienza individuale, d'ora in poi diviene un precetto legale stabilito universalmente. L'obbligo in quanto tale viene sancito soltanto per i chierici e i religiosi, ma anche tutti i laici possono, e sono incoraggiati a utilizzare il sistema per segnalare abusi e molestie alla competente autorità ecclesiastica.

Il documento, inoltre, comprende non soltanto le molestie e le violenze sui minori e degli adulti vulnerabili ma riguarda anche la violenza sessuale e le molestie conseguenti all'abuso di autorità. Quest'obbligo include anche qualsiasi caso di violenza sulle religiose da parte di chierici, come pure il caso delle molestie a seminaristi o novizi maggiorenni.

Tra gli elementi di maggiore rilievo c'è poi l'individuazione, come categoria specifica, della cosiddetta condotta di copertura, consistente in «in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti» di abuso sessuale. Si tratta di coloro che, investiti di posizioni di particolare responsabilità nella Chiesa, invece di perseguire gli abusi commessi da altri, li hanno nascosti, proteggendo il presunto reo invece di tutelare le vittime.

L'obbligo di segnalazione all'ordinario del luogo o al superiore religioso, non interferisce né modifica qualsiasi altro obbligo di denuncia eventualmente esistente nelle leggi dei rispettivi Paesi: le norme infatti «si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti».

Significativa la novità riguardante il coinvolgimento nell'investigazione previa dell'arcivescovo metropolita, che riceve dalla Santa Sede il mandato per investigare nel caso che la persona denunciata sia un vescovo. Sulla base delle risultanze dell'investigazione previa, la Santa Sede può immediatamente imporre delle misure preventive e restrittive alla persona indagata.

Aspetti rilevanti definiscono poi la tutela di chi denuncia e per le vittime, cui «non può essere imposto alcun vincolo di silenzio», e che disciplinano le indagini a carico dei vescovi, dei cardinali, dei superiori religiosi, non solo se indagati per abusi sessuali compiuti direttamente, ma anche quando vengono denunciati di avere «coperto» o di non avere voluto perseguire abusi di cui sono venuti a conoscenza, e che spettava loro contrastare.

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COMMENTI
 

seo56 4 anni fa su tio
Bla, bla, bla e intanto i preti pedofili sono sempre di più!! Fateli sposare almeno si possono “sfogare”
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