Cerca e trova immobili

BELLINZONAArriva l'indennità per la perdita di guadagno in caso di adozione

02.12.16 - 09:38
La nuova legge cantonale entrerà in vigore dal 2017
Arriva l'indennità per la perdita di guadagno in caso di adozione
La nuova legge cantonale entrerà in vigore dal 2017

BELLINZONA - Dal 1. gennaio 2017 entrerà in vigore una nuova legge cantonale che, in caso di adozione di una persona minorenne, riconosce ai genitori il diritto a un’indennità per perdita di guadagno. La misura sarà finanziata grazie a un modesto contributo a carico soprattutto dei datori di lavoro.
L’indennità per perdita di guadagno in caso di adozione sarà accordata se il genitore che ne farà richiesta sarà stato assicurato all’AVS nei 9 mesi immediatamente precedenti l’accoglimento a casa dell’adottando e se, durante tale periodo, avrà esercitato un’attività lucrativa per almeno 5 mesi; l’indennità di adozione sarà inoltre data se, al momento dell’accoglimento a casa dell’adottando, il genitore sarà un salariato oppure un
lavoratore indipendente.
Analogamente all’indennità di maternità prevista dalla relativa legge federale, l’indennità di adozione verrà versata al massimo per 98 giorni consecutivi e corrisponderà all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto, con un massimale di fr. 196.- lordi al giorno.

Procedura - La richiesta per l’indennità di adozione potrà essere inoltrata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari all’indirizzo: Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino Servizio rendite e indennità, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona

Gli indipendenti e i salariati che ne faranno richiesta dovranno compilare l’apposito formulario; i salariati dovranno altresì compilare il relativo foglio complementare.
Entrambi sono scaricabili dal sito  dell’Istituto delle Assicurazioni sociali.
La nuova prestazione cantonale sarà finanziata tramite il prelievo di un nuovo limitato contributo (0.003% della massa reddituale AVS) presso i datori di lavoro, presso le persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo, presso le persone con attività lucrativa indipendente, come anche presso le persone senza attività lucrativa affiliati presso la cassa cantonale e le casse professionali di compensazione per
gli assegni familiari attive in Ticino.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE